Accertamento di conformità e sanatoria: il Consiglio di Stato ribadisce il perimetro normativo
Il Consiglio di Stato entra nel merito dell’accertamento di conformità, del requisito della doppia conformità e dell’impossibilità di sanatorie condizionate
di
Redazione tecnica -
07/03/2025
Conclusioni
Il nuovo intervento del Consiglio di Stato ribadisce in maniera netta due principi fondamentali in materia di sanatoria edilizia ordinaria di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001:
- non esistono sanatorie condizionate: l’accertamento di conformità è uno strumento rigido, che non può essere subordinato all’effettuazione di altri interventi, né può essere oggetto di accordi negoziati con l’amministrazione (concetto superato con l’art. 36-bis);
- la doppia conformità è un requisito statico: il Comune deve verificare la conformità dell’opera rispetto alla disciplina urbanistica vigente al momento della sua realizzazione e della presentazione della domanda di sanatoria, senza possibilità di valutazioni ipotetiche o prospettiche (con l’art. 36-bis vige la doppia conformità asimmetrica).
L’ennesima conferma di un principio cardine della disciplina edilizia: la sanatoria non può trasformarsi in un condono mascherato.
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Sentenza Consiglio di Stato 25 febbraio 2025, n. 1648IL NOTIZIOMETRO