Accesso agli atti di gara: i doveri della Stazione Appaltante
No all'oscuramento dell'offerta tecnica senza un'adeguata valutazione della richiesta fatta dall'operatore, in violazione dei principi sanciti dall'art. 36 del Codice Appalti
Nel caso in cui la stazione appaltante non abbia pubblicato insieme alla comunicazione dell’aggiudicazione la documentazione di gara prevista dall’art. 36 d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), l’impugnazione da parte degli altri concorrenti non è sottoposta al regime super speciale di cui al comma 4 dello stesso articolo in materia di istanze di oscuramento presentate in gara dai concorrenti, ma a quello ordinario di cui agli artt. 22 e ss. della legge sul procedimento amminsitrativo (legge n. 241/1990).
Accesso agli atti di gara: offerta tecnica non oscurabile senza adeguata motivazione
Sulla base di questi presupposti, il TAR Veneto, con la sentenza del 10 marzo 2025, n. 327, ha accolto il ricorso presentato da due operatori economici che avevano partecipato a una procedura di gara per l’affidamento di un appalto integrato, contestando il mancato accesso integrale all’offerta tecnica dell’aggiudicatario.
La questione affrontata dal TAR riguarda il diritto di accesso agli atti di gara e, in particolare, la corretta applicazione dell’art. 35 e dell’art. 36 del d.Lgs. n. 36/2023. Il caso offre un’importante occasione per chiarire il bilanciamento tra principio di trasparenza e tutela della riservatezza commerciale, in un settore in cui il diritto alla conoscibilità degli atti può avere un impatto significativo sulla possibilità di contestare l’aggiudicazione.
Dopo la comunicazione di aggiudicazione della gara, i ricorrenti hanno formalmente richiesto l’accesso agli atti per visionare la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica dell’aggiudicataria e in generale delle prime cinque imprese classificate, ai sensi della legge n. 241/1990 e dell’art. 35 del d.Lgs. n. 36/2023.
La Stazione Appaltante ha messo a disposizione la documentazione amministrativa e l’offerta economica, ma ha negato l’ostensione completa dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, accogliendo la richiesta di oscuramento formulata dallo stesso in fase di gara.
Secondo i ricorrenti, tale diniego risultava illegittimo per due ragioni principali:
- violazione dell’obbligo di pubblicità degli atti di gara: ai sensi dell’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, l’offerta dell’aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti presupposti all’aggiudicazione devono essere resi disponibili ai concorrenti non esclusi, senza necessità di presentare un’istanza di accesso;
- mancata motivazione sulla legittimità dell’oscuramento dei dati: l’amministrazione ha recepito passivamente l’opposizione dell’aggiudicatario, senza effettuare una propria valutazione in merito alla reale esistenza di segreti tecnici o commerciali da tutelare, come invece richiesto dall’art. 36, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.
Di conseguenza, l’ostensione parziale dell’offerta tecnica è stata considerata un comportamento contra legem, in violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento.
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SentenzaIL NOTIZIOMETRO