Accesso agli atti di gara: i doveri della Stazione Appaltante
No all'oscuramento dell'offerta tecnica senza un'adeguata valutazione della richiesta fatta dall'operatore, in violazione dei principi sanciti dall'art. 36 del Codice Appalti
Accesso agli atti di gara: cosa prevede il nuovo Codice dei Contratti Pubblici
La decisione del TAR ha sottolineato la centralità dell’art. 36 del d.Lgs. n. 36/2023, che ha introdotto un meccanismo di pubblicità automatica degli atti di gara per garantire maggiore trasparenza nelle procedure di affidamento.
In particolare, la norma prevede che:
- l’offerta dell’aggiudicatario e gli atti di gara devono essere resi disponibili automaticamente ai candidati e agli offerenti non esclusi contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione (comma 1);
- gli operatori economici classificati nei primi cinque posti in graduatoria devono poter accedere reciprocamente alle rispettive offerte (comma 2);
- le decisioni sulle richieste di oscuramento devono essere esplicitate e motivate dalla Stazione Appaltante contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione (comma 3);
- le decisioni di diniego di accesso sono impugnabili entro dieci giorni, con il rito accelerato di cui all’art. 116 del Codice del Processo Amministrativo (comma 4).
Questa disciplina rende inaccettabile il comportamento della Stazione Appaltante, che ha richiesto ai concorrenti di presentare un’istanza di accesso agli atti e, successivamente, ha opposto un diniego basato su una semplice richiesta dell’aggiudicatario, senza un’autonoma verifica sulla sussistenza di reali segreti tecnici o commerciali da tutelare.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO