Accesso civico generalizzato: il TAR sui limiti all’ostensione degli atti di gara

È possibile presentare istanza di accesso civico generalizzato agli atti di gara e se sì, come e per quali documenti? Ecco i chiarimenti della giustizia amministrativa

di Redazione tecnica - 12/04/2025

Quando un’istanza di accesso civico generalizzato è troppo generica per essere accolta? È legittimo il diniego fondato sull’assenza di un interesse diretto? E può un’amministrazione limitare l’ostensione richiamandosi all’opposizione dell’aggiudicatario, senza fornire alcuna motivazione puntuale?

A rispondere a queste domande è il TAR Sicilia, con la sentenza del 20 marzo 2025, n. 627, che interviene su una questione sempre più centrale nel governo delle procedure pubbliche: la trasparenza negli affidamenti e i limiti dell’accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, del d.Lgs. n. 33/2013.

Ostensione atti di gara: i limiti all'accesso civico generalizzato

Il caso oggetto della pronuncia riguarda il ricorso presentato da un OE, che aveva ricevuto un invito a presentare offerta da parte di una SA nell’ambito di una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di mensa scolastica.

A seguito dell’invito, l’impresa aveva inoltrato una richiesta di chiarimenti tecnici in merito alle modalità operative del servizio. Tuttavia, la stazione appaltante non ha fornito alcun riscontro a tali domande.

Una volta appreso dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto in favore di un’altra impresa, l’operatore economico ha deciso di formulare un’istanza di accesso civico generalizzato finalizzata ad acquisire la documentazione relativa all’affidamento, dichiarando espressamente l’intento di tutelare i propri interessi legittimi.

La SA ha rigettato l’istanza, richiamando due motivazioni:

  • l’asserita assenza di un interesse diretto, concreto e attuale in capo al richiedente, come richiesto per l’accesso documentale ex L. 241/1990;
  • il diniego espresso dalla ditta controinteressata (l’aggiudicataria), in relazione alla tutela del proprio know-how di impresa

La società ricorrente ha impugnato il diniego, specificando che:

  • l’istanza era espressamente qualificata come accesso civico generalizzato, pertanto non subordinata alla titolarità di un interesse qualificato, né all’obbligo di motivazione;
  • l’amministrazione avrebbe dunque erroneamente applicato i criteri dell’accesso documentale ordinario, in violazione del quadro normativo vigente;
  • anche se si fosse trattato di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990, la propria posizione sarebbe comunque legittimata, essendo stata invitata a partecipare alla procedura e avendo manifestato interesse tramite richiesta di chiarimenti, dunque titolare di una situazione giuridicamente differenziata;
  • l’amministrazione ha accolto acriticamente l’opposizione dell’aggiudicataria, senza alcuna motivazione autonoma o dimostrazione concreta del rischio per gli interessi economici e commerciali della stessa.
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