Accesso civico generalizzato: il TAR sui limiti all’ostensione degli atti di gara
È possibile presentare istanza di accesso civico generalizzato agli atti di gara e se sì, come e per quali documenti? Ecco i chiarimenti della giustizia amministrativa
Accesso civico: no al requisito dell’interesse, sì al limite della genericità
Nel merito, il Tribunale ha fornito importanti chiarimenti di sistema sull’applicazione dell’art. 5 del d.Lgs. n. 33/2013 che disciplina:
- l’accesso a documenti, informazioni e dati soggetti ad obbligatoria pubblicazione (art. 5, co.1);
- l’accesso a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (cd. “accesso generalizzato", art. 5, co. 2).
Sul punto è stato ribadito che l’accesso civico generalizzato non è condizionato, né dalla motivazione dell’istanza né dalla titolarità di uno specifico interesse in capo al richiedente. Tale principio trova fondamento nel comma 3 dell’art. 5, che sancisce la natura “aperta” dell’accesso generalizzato, quale strumento di trasparenza e controllo diffuso.
Tuttavia, la richiesta deve essere sufficientemente dettagliata, e ciò in quanto la medesima disposizione impone che l’istanza identifichi i documenti, le informazioni o i dati richiesti.
Non sono quindi ammissibili le richieste esplorative, tese semplicemente a scoprire quali atti possieda l’amministrazione, senza riferimento a documenti determinati.
La sentenza del TAR: accesso riconosciuto solo per SCIA e contratto
Sulla base di tali principi, il TAR ha accolto solo parzialmente il ricorso, ritenendo fondato il diritto di accesso unicamente con riferimento ai seguenti documenti:
- la SCIA sanitaria presentata dalla ditta aggiudicataria, in quanto si tratta di un atto che attesta il rispetto di requisiti igienico-sanitari e non contiene informazioni sensibili o industrialmente protette;
- il contratto di affidamento del servizio, documento che peraltro è soggetto a obbligo di pubblicazione e che non è stato oggetto di una specifica opposizione motivata.
Diversamente, l’istanza è stata ritenuta inammissibile per genericità con riferimento alle seguenti voci:
- “documentazione relativa alla procedura di affidamento”;
- “interlocuzioni tra Istituto e aggiudicatario”;
- “ogni atto connesso e conseguenziale”.
Tali richieste non soddisfano il requisito della determinazione oggettiva, richiesto espressamente dall’art. 5, co. 3. In sostanza, non è sufficiente fare riferimento a “categorie” di atti, ma è necessario identificare chiaramente i documenti richiesti, anche nella prospettiva della leale collaborazione tra cittadini e amministrazione.
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