Accettazione materiali e discrezionalità del Direttore dei Lavori: cosa dice il MIT?
Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risponde in merito alle modalità di accettazione dei materiali e componenti da parte del direttore dei lavori
Cosa prevede il Codice dei contratti
Prima di entrare nel dettaglio della risposta fornita dal MIT, è opportuno ricordare cosa dice il D.Lgs. n 36/2023 (Codice dei contratti) in merito ai compiti del direttore dei lavori e all’accettazione dei materiali.
In particolare:
- l’art. 114 al comma 3 dispone “Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto”;
- l’allegato I.7 all’art. 32, comma 3, definisce i contenuti del capitolato speciale d'appalto e, in particolare, alla lettera b) la specificazione delle prescrizioni tecniche e delle prestazioni “nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne sono precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali”;
- l’allegato
II.14 fornisce dettagli operativi sulle modalità di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori, inclusi i
compiti relativi all'accettazione dei materiali. In particolare:
- l’art. 1, comma 2, lettera d), tra i compiti del direttore dei lavori attribuisce “accettare i materiali e i componenti messi in opera e, se del caso, emettere motivato rifiuto ai sensi dell'articolo 4”;
- l’art. 4 entra nel dettaglio dell’accettazione dei materiali.
È importante ricordare che le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) integrano le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, fornendo indicazioni dettagliate sui controlli di accettazione dei materiali. Ad esempio, le NTC 2018 al paragrafo 11.1 stabiliscono che l'accettazione dei materiali e dei prodotti a uso strutturale è effettuata dal direttore dei lavori mediante l'acquisizione e la verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché attraverso eventuali prove di accettazione.
Pertanto, per una comprensione completa dei compiti del direttore dei lavori riguardo all'accettazione dei materiali, è consigliabile consultare sia il Codice dei contratti che le pertinenti sezioni delle Norme Tecniche per le Costruzioni.
IL NOTIZIOMETRO