Accordo quadro e compenso professionale: interviene ANAC e dà ragione a OICE
Una nuova delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) interviene sull’annosa questione dell’applicazione del compenso per la progettazione negli accordi quadro
Conclusioni
Anche se il nuovo Codice non riporta testualmente alcune formule del precedente impianto normativo, restano pienamente in vigore:
- il principio dell’equo compenso (art. 41, commi 15-bis e 15-ter del Codice), con vincolo alle tariffe del DM 17/06/2016;
- il divieto di subordinare la retribuzione all’esito del finanziamento (che discende direttamente dal principio del risultato e dalla necessaria copertura economica dell’impegno contrattuale);
- l’obbligo di affidare distintamente le fasi progettuali, valorizzando la qualità e la competenza dei progettisti.
ANAC riafferma, dunque, in modo chiaro il principio di legalità e di rispetto delle professionalità tecniche. Nessun affidamento può derogare alle tariffe previste dal Codice, né può vincolare il compenso del progettista a fattori esterni come l’esito della domanda di finanziamento.
Un chiarimento importante, che rafforza – anche sul piano operativo – quanto già indicato dal Consiglio di Stato, dalla giurisprudenza amministrativa e dagli ultimi aggiornamenti applicativi sull’equo compenso.
L’attività progettuale ha valore, e va retribuita in modo certo, completo e proporzionato. Senza scorciatoie e senza condizioni.
Documenti Allegati
Delibera ANAC 19 marzo 2025, n. 102IL NOTIZIOMETRO