Accordo quadro e compenso professionale: interviene ANAC e dà ragione a OICE

Una nuova delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) interviene sull’annosa questione dell’applicazione del compenso per la progettazione negli accordi quadro

di Gianluca Oreto - 26/03/2025

Conclusioni

Anche se il nuovo Codice non riporta testualmente alcune formule del precedente impianto normativo, restano pienamente in vigore:

  • il principio dell’equo compenso (art. 41, commi 15-bis e 15-ter del Codice), con vincolo alle tariffe del DM 17/06/2016;
  • il divieto di subordinare la retribuzione all’esito del finanziamento (che discende direttamente dal principio del risultato e dalla necessaria copertura economica dell’impegno contrattuale);
  • l’obbligo di affidare distintamente le fasi progettuali, valorizzando la qualità e la competenza dei progettisti.

ANAC riafferma, dunque, in modo chiaro il principio di legalità e di rispetto delle professionalità tecniche. Nessun affidamento può derogare alle tariffe previste dal Codice, né può vincolare il compenso del progettista a fattori esterni come l’esito della domanda di finanziamento.

Un chiarimento importante, che rafforza – anche sul piano operativo – quanto già indicato dal Consiglio di Stato, dalla giurisprudenza amministrativa e dagli ultimi aggiornamenti applicativi sull’equo compenso.

L’attività progettuale ha valore, e va retribuita in modo certo, completo e proporzionato. Senza scorciatoie e senza condizioni.

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