Acquisto prima casa: il Fisco sull'uso delle agevolazioni

Residenza all'estero, riacquisto della prima abitazione e donazione con clausola di premorienza: ecco tre nuove risposte dell'Agenzia delle Entrate sulla spettanza dei benefici fiscali

di Redazione tecnica - 14/02/2025

Decadenza per vendita entro 5 anni e riacquisto all'estero

Nella risposta n. 29, l'Agenzia delle Entrate esamina il caso di un residente all'estero che ha beneficiato dell'agevolazione "prima casa" e intende vendere l'immobile prima dei cinque anni dall'acquisto, con l'intenzione di acquistare all’estero un terreno edificabile ove costruire un immobile da adibire a sua abitazione principale e non decadere dall'agevolazione cd. ''prima casa'' di cui ha fruito meno di cinque anni fa per l'acquisto della prima casa in Italia un'altra abitazione entro un anno.

La normativa stabilisce che, in caso di vendita infraquinquennale, per non perdere le agevolazioni, è necessario acquistare un altro immobile da adibire a "prima casa" entro un anno dalla vendita.

L'Agenzia ribadisce che anche i residenti all'estero possono mantenere i benefici fiscali, purché il nuovo immobile sia situato in Italia e siano rispettate le condizioni previste, inclusa l'eventuale dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune del nuovo acquisto entro 18 mesi, se non già iscritti all'AIRE.

Tuttavia, l'Istante rientra nell'ipotesi eccezionale di salvaguardia del beneficio ''prima casa'' di cui al comma 4 della Nota II­bis dell'articolo 1 della Tariffa Parte Prima allegata al TUR., per cui non opera la decadenza dall'agevolazione in esame nelle ipotesi in cui il terreno ove costruire l'immobile da adibire ad ''abitazione principale'' sia riacquistato all'estero, entro un anno dall'alienazione dell'immobile agevolato sito in Italia, a condizione che il suddetto immobile venga ad esistenza nei suoi aspetti strutturali essenziali, ivi inclusa la copertura, sempre entro l'anno dalla precedente alienazione, e che lo stesso sia adibito a dimora abituale.

Tali condizioni devono essere dimostrate all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente presentando adeguata documentazione.

 

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