Affidamenti diretti: è possibile utilizzare l’indagine di mercato?

Il Supporto Giuridico del MIT chiarisce se e come le indagini di mercato possano essere utilizzate per gli affidamenti diretti ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice Appalti)

di Redazione tecnica - 14/02/2025

L’affidamento diretto procedimentalizzato

Relativamente al primo quesito, il MIT ha ricordato che l’affidamento diretto (art. 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice dei contratti) è una modalità semplificata che consente alle stazioni appaltanti di scegliere direttamente il fornitore dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, senza dover indire una gara pubblica mediante bando o avviso.

L’argomento è stato già oggetto di un intervento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che, con parere n. 410/2024, ha confermato la possibilità di effettuare l'affidamento diretto previo "confronto" tra preventivi.

Si tratta dell’affidamento diretto procedimentalizzato sul quale la giurisprudenza (sentenza TAR Puglia n. 1032/2024) ha richiamato il rispetto delle norme del Codice e, in particolare, della piccola evidenza pubblica.

Ciò premesso, il MIT ha confermato che l’indagine di mercato può essere utilizzata nelle procedure negoziate. L’allegato II è in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 50,commi 2 e 3, del Codice; infatti l’art 1 (disposizioni generali), comma 1 afferma il principio secondo cui gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all’articolo 49 del codice.

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