Affidamenti diretti: è possibile utilizzare l’indagine di mercato?

Il Supporto Giuridico del MIT chiarisce se e come le indagini di mercato possano essere utilizzate per gli affidamenti diretti ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice Appalti)

di Redazione tecnica - 14/02/2025

Affidamento diretto tramite Trattativa Diretta MEPA?

Infine, relativamente all’ultima domanda, il MIT ha dato risposta negativa. Per gli adempimenti di cui all’art. 28 del Codice Appalti 2023 relativi agli affidamenti diretti ha rimandato alla delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, ed in particolare si rimanda all’art 3 della stessa delibera ANAC che definisce gli obblighi e le modalità di pubblicazione per le procedure avviate dopo il 1° gennaio 2024.

In particolare:

3.1 Al fine di assolvere gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di cui all’articolo 37 del decreto trasparenza, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti comunicano tempestivamente alla BDNCP, ai sensi dell’articolo 9-bis del citato decreto, tutti i dati e le informazioni, individuati nell’articolo 10 del provvedimento di cui all’articolo 23 del codice.

3.2 La trasmissione dei dati alla BDNCP è assicurata dalle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui agli articoli 25 e 26 del codice secondo le modalità previste nel provvedimento di cui all’articolo 23 del codice. Ai fini della trasparenza fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP per il tramite della PCP.

3.3 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottato da ANAC ai sensi dell’articolo 23 del codice. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell’ente concedente ed assicura la trasparenza dell’intera procedura contrattuale, dall’avvio all’esecuzione.

3.4 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblicano nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito istituzionale gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria come individuati nell’Allegato 1 al presente provvedimento.

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