Affidamenti diretti procedimentalizzati: no a modifiche sui criteri di selezione
La SA è sempre tenuta a operare secondo i principi della fiducia, di buona fede e tutela dell’affidamento, senza modificare i criteri di valutazione delle offerte
Anche nell’ambito di affidamenti diretti procedimentalizzati, la stazione appaltante è tenuta ad operare ispirando le proprie decisioni al rispetto del principio della fiducia e del principio di buona fede e tutela dell’affidamento, che si impongono come regola di condotta in tutte fasi del procedimento di selezione del contraente.
Pertanto, una volta che la SA ha deciso di procedere tramite affidamento diretto preceduto da apposita indagine di mercato, essa deve fare applicazione dei suddetti principi generali e garantire il corretto svolgimento dell’iter di selezione, a tutela delle legittime aspettative dei concorrenti privati e dello stesso interesse pubblico all’individuazione del miglior contraente nel rispetto della legalità amministrativa.
Ne consegue che una volta stabilita la legge di gara e il criterio di selezione, la SA si autovincola ad essi, senza possibilità di cambiare le regole nel corso della procedura.
Affidamenti diretti procedimentalizzati: richiamo del TAR alle SA
Sulla base di questi presupposti, con la sentenza del 10 dicembre 204, n. 3592, il TAR Lombardia ha accolto il ricorso per l’annullamento dell’aggiudicazione di un servizio, ordinando alla SA di ripetere tutta la procedura di gara, viziata dall’utilizzo di criteri di valutazione qualitativi quando aveva affermato che avrebbe eventualmente selezionato l’aggiudicatario sulla base del criterio del minor prezzo.
Come ha spiegato la ricorrente, i criteri di valutazione, pertanto, sarebbero stati elaborati ex post dopo l’avvio della procedura, la ricezione e la visione delle offerte, in violazione delle stesse previsioni cui la stessa SA si era autovincolata e senza alcuna trasparenza o preventiva comunicazione in merito all’individuazione dei criteri di valutazione dei partecipanti, che ha frustrato la possibilità della ricorrente medesima, quale operatore economico in concorrenza sul mercato, di una effettiva partecipazione con piena possibilità di successo.
In particolare, secondo quanto chiarito dall’Amministrazione, la procedura andava qualificata come “affidamento diretto”, tenuto conto:
- delle modalità semplificate di selezione della migliore proposta;
- dell’informale consultazione del mercato tramite indagine esplorativa volta all’acquisizione delle proposte contrattuali delle imprese eventualmente interessate;
- della mancanza di una vera e propria disciplina “di gara” e dell’assenza di una commissione giudicatrice per la comparazione delle offerte.
La stessa determinazione di affidamento indica, del resto, come forma di negoziazione l’affidamento diretto, in coerenza con l’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, a mente del quale “salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità: (…) b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici”.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO