Affidamenti diretti procedimentalizzati: no a modifiche sui criteri di selezione

La SA è sempre tenuta a operare secondo i principi della fiducia, di buona fede e tutela dell’affidamento, senza modificare i criteri di valutazione delle offerte

di Redazione tecnica - 16/12/2024

Lex specialis: l'autovincolo dell'Amministrazione alla disciplina di gara

La stazione appaltante, spiega il TAR, ha sostanzialmente fatto ricorso all’istituto dell’affidamento diretto, nella forma dell’affidamento “procedimentalizzato”, per la scelta del fornitore.

Pur potendo individuare il proprio contraente senza consultare preventivamente il mercato, la SA ha ritenuto di avviare l’indagine esplorativa con avviso pubblico, finalizzata ad acquisire le proposte di più ditte interessate all’esecuzione dell’attività, così da individuare, tra queste, il soggetto meglio in grado di soddisfare le proprie esigenze.

Una volta stabilito di porre a presidio del corretto e trasparente svolgimento della procedura precise regole, la stazione appaltante si è autovincolata all’osservanza delle stesse, in ragione dei principi di affidamento e parità di trattamento tra i concorrenti.

Tra le regole a cui la stazione appaltante si è autovincolata rientra certamente il criterio di aggiudicazione della commessa, per cui la stessa è obbligata ad individuare il contraente sulla base dei criteri prescelti e previamente comunicati ai concorrenti, non potendo determinarsi in itinere all’applicazione di regole differenti, anche laddove, in ipotesi, queste risultassero in corso di procedura più funzionali al perseguimento del risultato auspicato.

Nel caso in esame, la SA ha espressamente indicato agli operatori economici in due chiarimenti ufficiali che l’affidatario sarebbe stato selezionato “utilizzando il criterio del minor prezzo, valutata l’idoneità tecnica ed economica del servizio offerto”. Ciononostante, essa ha effettuato una vera e propria valutazione di “qualità” delle offerte, attribuendo alle proposte degli operatori partecipanti articolati punteggi sulla base di un’apposita griglia per la valutazione.

La graduatoria è stata stilata con l’attribuzione di un punteggio per ciascun operatore economico risultante dalla valutazione “di qualità” dell’offerta, effettuata secondo i criteri contenuti nella suddetta griglia e del tutto ignoti ai concorrenti.

Pertanto, la stazione appaltante ha indebitamente sollecitato la competizione soltanto sul prezzo, senza precisare ai partecipanti che sarebbe stata oggetto di valutazione anche la qualità della proposta “tecnica” e senza indicare i criteri per la migliore formulazione della stessa.

Di conseguenza, gli operatori economici non sono stati posti nella condizione di competere paritariamente nella procedura e di sviluppare un elaborato tecnico ottimale in funzione della successiva valutazione da parte della stazione appaltante, sulla base di criteri previamente determinati e resi noti ai partecipanti.

L’amministrazione si è quindi illegittimamente sottratta all’applicazione e al rispetto della disciplina cuisi era autovincolata e che aveva reso note alle ditte interessate a partecipare alla procedura, modificando in corsa le regole di selezione della migliore proposta contrattuale e affidando il servizio sulla base di criteri diversi da quelli prestabiliti.

 

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