Affidamenti diretti procedimentalizzati: no a modifiche sui criteri di selezione
La SA è sempre tenuta a operare secondo i principi della fiducia, di buona fede e tutela dell’affidamento, senza modificare i criteri di valutazione delle offerte
No alla violazione dei principi del Codice dei Contratti
Conclude quindi il TAR che l’operato dell’Amministrazione ha violato i principi fondamentali oggi consacrati nel d.Lgs. n.36/2023, certamente applicabili anche all’ambito degli affidamenti diretti procedimentalizzati.
Se è vero che questa indagine di mercato, svolta secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, per come espressamente previsto dall’art. 2 dell’allegato II al D.lgs. n. 36/2023 «non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura», è, nel contempo, altrettanto vero che, ai sensi dell’art. 48 dello stesso D.lgs. n. 36/2023, l’affidamento dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, quale quello in esame, si svolgono, pur sempre, «nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II»”.
Anche nell’ambito di affidamenti diretti procedimentalizzati, la stazione appaltante è dunque tenuta a operare ispirando le proprie decisioni al rispetto del principio della fiducia “nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione” e del principio di buona fede e tutela dell’affidamento “dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede” che si impone come regola di condotta in tutte fasi del procedimento di selezione del contraente.
Pertanto, una volta che la SA ha deciso di procedere tramite affidamento diretto preceduto da apposita indagine di mercato, procedimentalizzando tale modalità semplificata di individuazione del contraente, essa è tenuta a fare applicazione dei suddetti principi generali e a garantire il corretto svolgimento dell’iter di selezione, a tutela delle legittime aspettative dei concorrenti privati e dello stesso interesse pubblico all’individuazione del miglior contraente nel rispetto della legalità amministrativa.
Ciò significa assicurare trasparenza, chiarezza e par condicio nei rapporti con gli operatori economici che confidano nel buon operato dell’amministrazione e impegnano le proprie risorse per prendere parte a una leale competizione, onde sfruttare al meglio la possibilità di conseguire l’utilitas finale pur nella consapevolezza dell’amplia discrezionalità di cui, in assenza di una vera e propria comparazione, la stazione appaltante gode nella scelta dell’offerta più rispondente al proprio fabbisogno.
Il ricorso è stato quindi accolto, annullando l’aggiudicazione e disponendo la ripetizione della procedura di affidamento
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