Affidamento diretto e Accordo quadro: interviene ANAC
Dall’Anticorruzione arrivano chiarimenti in merito alla possibilità di ricorrere all’affidamento diretto di un accordo quadro e le conseguenti modalità operative
Gli Accordi Quadro nel nuovo codice dei contratti pubblici
Relativamente ai contenuti dell’art. 59 del nuovo Codice dei contratti (che sostanzialmente ricalcano quelli del “vecchio” D.Lgs. n. 50/2016) e dell’art. 2, lettera n) del suo Allegato I.1, l’Anticorruzione ricorda che la normativa si limita a stabilire:
- il limite di durata massima dell’accordo, non superiore a 4 anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all’oggetto dello stesso;
- l’obbligo di indicare il valore stimato dell’intera operazione contrattuale;
- il divieto di ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l’applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
Ciò premesso, sull’Accordo Quadro l’ANAC ha definito una sezione FAQ sul suo sito in cui ricorda (FAQ D4) che «L’accordo quadro è uno strumento contrattuale e non una procedura di affidamento. Le procedure di affidamento sono quelle previste dal Codice dei Contratti in relazione alle soglie di importo. All’art. 54 è specificato che “le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice”».
Soglie di rilevanza che sono individuate all’art. 14 del Codice dei contratti, aggiornate dal Regolamento delegato (UE) 2023/2495 della Commissione del 15 novembre 2023 e in vigore dall’1 gennaio 2024 per tutto il 2024 e il 2025.
Nella successiva FAQ D7 (nel suo comunicato ANAC scrive erroneamente D8) è specificato che «Gli accordi quadro possono essere applicati a tutti i tipi di appalti, essendo venuti meno i limiti previsti dall’art. 59 del previgente d.lgs. 163/2006, che limitava gli accordi quadro ai soli lavori di manutenzione. Ciò non significa tuttavia che questo sia lo strumento contrattuale più adeguato per tutti i tipi di appalto. “Per questo motivo, l'Amministrazione dovrebbe valutare l'opportunità di utilizzare l'accordo quadro tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi da esso derivanti in relazione alle condizioni del mercato in questione. L'impiego degli accordi quadro è più idoneo per gli appalti che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l'esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo”».
La FAQ D.9 prescrive che nell’accordo quadro “le prestazioni oggetto di tali servizi devono essere riconducibili ad elementi standardizzabili e ripetibili, per i quali le stazioni appaltanti non possono predeterminare con certezza il se, quando e quantum delle prestazioni”.
Alla luce della normativa e della FAQ già fornite, ANAC ha confermato che non esiste alcuna disposizione dell’attuale Codice dei contratti che vieti il ricorso all’affidamento diretto di un accordo quadro.
Come già evidenziato, infatti, l’accordo quadro non è una procedura di affidamento ma uno strumento contrattuale che può essere utilizzato nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’art. 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice dei contratti. Quindi:
- nel caso di lavori il cui importo massimo stimato per l’intera durata dell’accordo sia inferiore a 150.000 euro;
- nel caso di servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, o forniture il cui importo massimo stimato sempre per l’intera durata dell’accordo sia inferiore a 140.000 euro;
e sempre che non ricorra un interesse transfrontaliero certo (su cui occorre fare molta attenzione).
Documenti Allegati
Comunicato Presidente ANAC 5 giugno 2024INDICE
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