Affidamento diretto e Accordo quadro: interviene ANAC

Dall’Anticorruzione arrivano chiarimenti in merito alla possibilità di ricorrere all’affidamento diretto di un accordo quadro e le conseguenti modalità operative

di Redazione tecnica - 11/06/2024

Affidamento diretto e Accordo quadro: presupposti e condizioni

Relativamente all’utilizzo dell’affidamento diretto di un accordo quadro, l’Anticorruzione ha preliminarmente ammesso di aver riscontrato un’applicazione distorta dell’accordo quadro spesso utilizzato anche per attività non standardizzabili e prive di qualunque progettualità.

Da qui l’esigenza di ribadire che le prestazioni oggetto dell’accordo devono essere identificate con compiutezza. I contratti attuativi non possono, infatti, apportare modifiche tali da alterare la natura generale dell’accordo quadro, dovendo restare immutati gli elementi essenziali in esso descritti, con sufficiente precisione, nelle specifiche tecniche/progettuali.

Un corretto ricorso all’accordo quadro:

  • deve prevedere uno stretto legame tra quest’ultimo e gli strumenti di pianificazione e programmazione;
  • non può sopperire ad una sostanziale incapacità programmatica delle stazioni appaltanti.

Nel caso di affidamento diretto di un accordo quadro oltre al ricorrere di tali presupposti essenziali la stazione appaltante sarà tenuta al rispetto di ulteriori condizioni affinché l’utilizzo di siffatto strumento non comporti la possibile elusione delle disposizioni del codice o un’eventuale limitazione o distorsione della concorrenza.

Entrando nel dettaglio:

  • l’importo massimo complessivo dell’accordo quadro dovrà essere calcolato puntualmente nel rispetto di quanto previsto dal già richiamato articolo 14, comma 16, del Codice dei contratti e l’eventuale possibile incremento dell’importo del contratto dovrà essere rapportato all’importo massimo stimato ai fini dell’affidamento diretto e non potrà, in ogni caso, comportare il superamento della soglia complessiva entro la quale è ammissibile il ricorso all’affidamento diretto;
  • è auspicabile che le stazioni appaltanti procedano - ove possibile - alla consultazione di più operatori economici, assicurando che siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali oggetto dell’accordo quadro.

Fermo restando il principio di rotazione (che non può essere aggirato mediante ricorso ad arbitrari frazionamenti, ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell’appalto), i singoli ed eventuali contratti applicativi a valle dell’accordo quadro, appaiono riconducibili all’unico affidamento iniziale di importo massimo stimato inferiore alle soglie di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del Codice. Tale circostanza esclude, pertanto, la violazione del richiamato principio di rotazione nel caso di successivi contratti applicativi rientranti nell’ambito dell’importo massimo stimato per l’affidamento diretto dell’accordo quadro. Troverà, comunque applicazione il successivo comma 2, art. 49, del Codice dei contratti, con conseguente divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti rientrino nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

Ove la stazione appaltante, ai sensi del comma 3 dell’articolo 49 abbia, con proprio provvedimento, ripartito gli affidamenti in fasce in base al valore economico, il divieto di affidamento o di aggiudicazione, conseguente al rispetto del principio di rotazione, troverà applicazione con riferimento a ciascuna fascia.

© Riproduzione riservata