Affidamento diretto: caratteristiche e presupposti della procedura
TAR Lazio: l'affidamento diretto rappresenta un mero confronto di preventivi, in cui la scelta va fatta in termini di economicità e di rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze
Affidamento diretto: le caratteristiche
La decisione di interpellare sei operatori economici non esprime la volontà di indire una gara vera e propria, neppure negoziata: l’art. 50, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 36/2023, infatti, consente l’affidamento diretto dei servizi e delle forniture, di importo inferiore a 140mila euro, “anche senza” consultazione di più operatori economici e l’art. 3, comma 1, lett. d), dell’Allegato I.1 del medesimo Decreto prevede espressamente la facoltà per la Stazione Appaltante di interpellare più operatori.
In particolare, il predetto art. 3 definisce l’“«affidamento diretto», l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”.
È evidente, dunque, che l’affidamento diretto, per espressa previsione legislativa:
- non è una gara;
- è una procedura priva ex se di carattere propriamente comparativo e non soggetta ad una rigida procedimentalizzazione, nella quale prevalgono, in ragione del limitato valore della spesa, esigenze di semplificazione per una maggiore accelerazione delle procedure” di acquisizione del servizio;
- in essa, l’offerta, in sostanza, è una mera “proposta contrattuale” articolata dall’impresa in modo da rispondere alle richieste specifiche dell'amministrazione acquirente, sulla base dei parametri dalla stessa indicati, che non impegna a un confronto comparativo strutturato, né tantomeno a una "pesatura" dei contenuti delle proposte dei diversi operatori.
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