L’affidamento diretto non è una gara

Il TAR conferma il potere discrezionale delle amministrazioni nell’affidamento dei contratti ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)

di Redazione tecnica - 14/11/2024

Al netto del principio di rotazione degli affidamenti, l’affidamento diretto di cui all’art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), anche mediante l’acquisizione di più preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori, non è una procedura comparativa.

Affidamento diretto: interviene (anche il TAR)

Questo principio è stato ribadito dal TAR Lazio (sentenza n. 19840/2024) dopo che sull’argomento si erano già espressi:

Nel nuovo intervento, il TAR Lazio riprende la definizione contenuta all’art. 3, comma 1, lettera d), Allegato I.1 del D.Lgs. n. 36/2023 per il quale l’affidamento diretto è “l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”.

Il caso di specie riguarda la richiesta di annullamento di una determinazione dirigenziale con la quale un Comune ha disposto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, un affidamento diretto del servizio di smaltimento “rifiuti biodegradabili”.

In particolare, la ricorrente contesta l’affidamento diretto alla società controinteressata e il percorso logico-giuridico seguito dalla Stazione appaltante per giungere alla decisione in concreto adottata.

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