L’affidamento diretto non è una gara

Il TAR conferma il potere discrezionale delle amministrazioni nell’affidamento dei contratti ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)

di Redazione tecnica - 14/11/2024

L’affidamento diretto ai sensi del Codice dei contratti

Nel caso oggetto del contendere, i giudici di primo grado inquadrano la procedura come “affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023” che non risulta essere una procedura competitiva, sia essa negoziata o aperta, con il corredo di regole procedimentali e adempimenti, anche formali, che devono essere rispettate dalla Stazione Appaltante.

Proprio per questo motivo, la Stazione Appaltante non era in alcun modo tenuta ad avviare un previo contraddittorio con l’odierna ricorrente (peraltro, neppure ricompresa nel novero degli operatori economici originariamente interpellati), rendendo esplicite (come pure, invero, ha fatto) le ragioni della mancata positiva valutazione del preventivo di spesa dalla medesima ricorrente autonomamente presentato.

Che il procedimento avviato dal Comune con le predette comunicazioni abbia i caratteri dell’affidamento diretto si ricava inequivocabilmente:

  • dall’esplicito richiamo dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 contenuto nelle determinazioni;
  • dall’importo del servizio oggetto di affidamento, inferiore alla soglia dei 140.000 euro;
  • dalla effettuazione di un mero confronto tra preventivi e dall’assenza di una commissione giudicatrice nominata per la valutazione delle offerte, per cui la scelta del preventivo ritenuto più conveniente per l’A.C. risulta compiuta direttamente dal funzionario-Responsabile del Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti del Comune, senza le formalità della seduta pubblica e senza l’elaborazione di una graduatoria finale tra le diverse proposte.

L’art. 50, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 36/2023, consente l’affidamento diretto dei servizi e delle forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, “anche senza” consultazione di più operatori economici e l’art. 3, comma 1, lett. d), dell’Allegato I.1 del medesimo Decreto prevede espressamente la facoltà per la Stazione Appaltante di interpellare più operatori.

È evidente, dunque, che l’affidamento diretto, per espressa previsione legislativa, non è una gara, ma una procedura “priva ex se di carattere propriamente comparativo e non soggetta ad una rigida procedimentalizzazione, nella quale prevalgono, in ragione del limitato valore della spesa, esigenze di semplificazione per una maggiore accelerazione delle procedure” di acquisizione del servizio.

L’offerta, in sostanza, è una mera “proposta contrattuale” articolata dall’impresa in modo da rispondere alle richieste specifiche dell'amministrazione acquirente, sulla base dei parametri dalla stessa indicati, che non impegna a un confronto comparativo strutturato, né tantomeno a una "pesatura" dei contenuti delle proposte dei diversi operatori.

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