L’affidamento diretto non è una gara
Il TAR conferma il potere discrezionale delle amministrazioni nell’affidamento dei contratti ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)
Affidamento diretto discrezionale
Ne deriva che l’individuazione dell’operatore cui affidare il servizio, connotata dall’esercizio di una discrezionalità tecnica e amministrativa, stante appunto la natura non comparativa delle valutazioni operate dalla S.A., si sottrae al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, al quale è consentito esclusivamente un vaglio di ragionevolezza e logicità, volto a verificare se le censure mosse dalla parte ricorrente disvelino un’abnormità o arbitrarietà della valutazione operata dalla S.A o un manifesto travisamento dei fatti.
Correttamente individuato il perimetro entro cui è consentito al Giudice Amministrativo il sindacato sull’esercizio dell’amplissima discrezionalità di cui gode la Stazione Appaltante nell’affidamento diretto, il TAR è entrato nel merito dei rilievi mossi dalla ricorrente in merito alle valutazioni operate dal Comune.
Secondo i giudici di primo grado, nel caso di specie tali rilievi non sono tali da evidenziare i predetti profili di abnormità, sviamento e manifesta erroneità o illogicità degli apprezzamenti operati dal Comune resistente, il quale, invece, ha fatto buon governo del potere discrezionale di cui è titolare.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 11 novembre 2024, n. 19840IL NOTIZIOMETRO