L’affidamento diretto non è una gara

Il TAR conferma il potere discrezionale delle amministrazioni nell’affidamento dei contratti ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)

di Redazione tecnica - 14/11/2024

Affidamento diretto discrezionale

Ne deriva che l’individuazione dell’operatore cui affidare il servizio, connotata dall’esercizio di una discrezionalità tecnica e amministrativa, stante appunto la natura non comparativa delle valutazioni operate dalla S.A., si sottrae al sindacato di legittimità del Giudice Amministrativo, al quale è consentito esclusivamente un vaglio di ragionevolezza e logicità, volto a verificare se le censure mosse dalla parte ricorrente disvelino un’abnormità o arbitrarietà della valutazione operata dalla S.A o un manifesto travisamento dei fatti.

Correttamente individuato il perimetro entro cui è consentito al Giudice Amministrativo il sindacato sull’esercizio dell’amplissima discrezionalità di cui gode la Stazione Appaltante nell’affidamento diretto, il TAR è entrato nel merito dei rilievi mossi dalla ricorrente in merito alle valutazioni operate dal Comune.

Secondo i giudici di primo grado, nel caso di specie tali rilievi non sono tali da evidenziare i predetti profili di abnormità, sviamento e manifesta erroneità o illogicità degli apprezzamenti operati dal Comune resistente, il quale, invece, ha fatto buon governo del potere discrezionale di cui è titolare.

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