Affidamento diretto e Polizza assicurativa esecuzione lavori: interviene il MIT
Il Support Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risponde ad un quesito in merito all’obbligo di polizza assicurativa per l’esecutore dei lavori
L’esecutore dei lavori è sempre obbligato a consegnare la polizza assicurativa? Anche per lavori di importo minimo o per affidamenti diretti? Cosa succede nei casi di lavori che non riguardano opere edili?
Sono domande che, nella pratica degli appalti pubblici, emergono spesso e che trovano una risposta chiara nel parere n. 3210 del 30 gennaio 2025 del Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture (MIT). Vediamo di cosa si tratta.
L’obbligo di polizza
Il comma 10 dell’art. 117 (Garanzie definitive) del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) prevede, per l’esecutore dei lavori, l'obbligo di costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che copra:
- i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere (anche preesistenti) verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- la responsabilità civile per danni causati a terzi durante l’esecuzione, con un massimale pari al 5% della somma assicurata, con un minimo di 500.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro.
La copertura decorre dalla consegna dei lavori e cessa con l’emissione del certificato di collaudo provvisorio, del certificato di regolare esecuzione o, in ogni caso, decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
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