Affidamento diretto e Polizza assicurativa esecuzione lavori: interviene il MIT
Il Support Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risponde ad un quesito in merito all’obbligo di polizza assicurativa per l’esecutore dei lavori
La risposta del MIT
Il Ministero delle Infrastrutture ha chiarito che la risposta è affermativa: l’obbligo della polizza assicurativa prevista dall’art. 117, comma 10 del Codice dei contratti pubblici sussiste anche nei casi indicati.
Tuttavia, esiste una possibilità di esonero, regolata dal comma 14 dello stesso articolo, che afferma:
"Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione".
In pratica, la stazione appaltante può decidere di esonerare l’impresa dalla prestazione della polizza, ma solo in presenza di una solida motivazione e a fronte di condizioni migliorative rispetto all'aggiudicazione.
Questo chiarimento è importante per entrambi gli attori del processo di affidamento:
- per le imprese, significa che, anche per piccoli lavori o affidamenti diretti, l'obbligo della polizza è la regola, non l'eccezione. Sarà quindi fondamentale prevedere questo costo sin dalla fase di offerta;
- per le stazioni appaltanti, significa che l'eventuale esonero non può essere un automatismo, ma deve essere motivato e giustificato con il miglioramento delle condizioni economiche o esecutive del contratto.
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