Affidamento diretto in prosecuzione di concessione: il no di ANAC

Illegittimo l'affidamento diretto di un servizio allo stesso operatore solo perché "strettamente connesso" e quindi "non separabile” dalle altre attività

di Redazione tecnica - 23/03/2025

Affidamento diretto: le previsioni del Codice Appalti

L’affidamento diretto, sebbene semplificato, non è una scelta arbitraria: deve rispettare precisi criteri di rotazione, trasparenza e motivazione. Il d.Lgs. n. 36/2023 ha confermato la possibilità di utilizzo di questa modalità, rafforzando le disposizioni sulla rotazione e sulla giustificazione delle scelte.

In particolare, l’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce le soglie entro le quali le stazioni appaltanti possono procedere con l’affidamento diretto, distinguendo tra lavori, servizi e forniture:

  • fino a 150mila euro per lavori;
  • fino a 140mila euro per servizi e forniture.

Fino a queste soglie, le amministrazioni possono affidare direttamente il contratto a un operatore economico di loro scelta, senza obbligo di gara pubblica.

Pur essendo una procedura semplificata, l'affidamento non è discrezionale: la stazione appaltante deve motivare la scelta dell’operatore economico, garantendo il rispetto dei principi di rotazione, imparzialità, trasparenza ed economicità.

In particolare, l'art. 49, comma 2 del Codice stabilisce che è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. Sempre l’art. 49, al comma 4, specifiica che in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

 

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