Affidamento del servizio di verifica della progettazione: i chiarimenti del MIT

Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entra nel merito dei requisiti di partecipazione agli affidamenti dei servizi di verifica della progettazione

di Redazione tecnica - 20/03/2025

Chi può partecipare all’affidamento esterno del servizio di verifica della progettazione? I requisiti di capacità economica e finanziaria sono obbligatori o la stazione appaltante può esercitare discrezionalità?

Verifica della progettazione: nuovo parere del MIT

Domande interessanti, la cui risposta può essere ricercata nella Sezione IV (Verifica della progettazione) dell’allegato I.7 (Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo) del Decreto Legislativo n. 36/2023 (Codice dei contratti), che hanno ottenuto il parere n. 3184 del 27 febbraio 2025 del Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), che si è concentrato sui lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia comunitaria (art. 14 del Codice dei contratti).

Un parere che ha fornito importanti chiarimenti sui soggetti ammessi alla verifica della progettazione e sulla natura obbligatoria o discrezionale dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

Ricordiamo, in particolare, che l’art. 34, comma 2, del citato allegato I.7 definisce i soggetti a cui può essere affidata l’attività di verifica della progettazione. In particolare, la stessa è effettuata dai seguenti soggetti:

  1. per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
  2. per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all'articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;
  3. per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;
  4. per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 15, comma 6, del codice.

Al MIT viene posto il seguente quesito:

In caso di affidamento esterno del servizio di verifica della progettazione per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia art. 14, oltre ai soggetti di cui all'art. 66 del Codice, possono partecipare gli organismi di controllo accreditati ai sensi della normativa UNI CEI EN ISO 17020 di tipo A, B e C, oppure solo gli organismi di controllo di tipo A e C? Sempre con riferimento all'affidamento esterno del servizio di verifica della progettazione per lavori di importo inferiore a 20 milioni e fino alla soglia art. 14, si chiede di chiarire se i requisiti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 38 All. I7 siano da considerarsi requisiti minimi obbligatori oppure se sia possibile, nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, scegliere di non richiedere requisiti di capacità economica e finanziaria”.

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