Aggiornamenti catastali post Superbonus: come fare con il fotovoltaico?
In base alla potenza dell’impianto e all’effetto che esso ha sulla rendita dell’immobile un tecnico deve valutare se è necessario o meno effettuare l’aggiornamento catastale
Gli impianti fotovoltaici sono uno strumento eco-friendly ideale per autoprodurre energia e ridurre i costi in bolletta, sfruttando l'energia solare. La loro diffusione nel settore residenziale ha visto una forte crescita grazie al Superbonus, in quanto inclusi tra gli interventi trainati che potevano accedere alle detrazioni fiscali del 110%. Tale misura prevedeva limiti di spesa molto elevati, pari a 48.000 euro per ogni unità immobiliare, con un limite di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale installata.
Dal punto di vista applicativo/fiscale gli impianti fotovoltaici sono stati interessati da numerosi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, nell’ambito di circolari e risposte a interpello. Altrettanto non si può dire in merito all’obbligo di aggiornamento catastale degli edifici sui quali essi sono stati installati.
Aggiornamento catastale a seguito dell’installazione di impianti fotovoltaici. Quando NON SERVE.
La Circolare AdE n. 36/E del 19 dicembre 2013, ha chiarito che “non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa (in considerazione della limitata incidenza reddituale dell’impianto) qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
- la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto;
- la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
- per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m 3, in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall’art. 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28”.
Relativamente alle installazioni fotovoltaiche poste su edifici o su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari già censite al Catasto Fabbricati, la medesima circolare ha chiarito che non sussiste per le stesse l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto assimilabili agli impianti di pertinenza degli immobili.
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