Aggiornamenti catastali post Superbonus: come fare con il fotovoltaico?
In base alla potenza dell’impianto e all’effetto che esso ha sulla rendita dell’immobile un tecnico deve valutare se è necessario o meno effettuare l’aggiornamento catastale
Modalità di verifica dell’incremento del 15% del valore capitale nel caso di impianti fotovoltaici
Si tratta di una verifica piuttosto complessa che, va chiarito, non può essere effettuata tramite il software Docfa, il quale serve semmai per la trasmissione della rendita rideterminata al Sister, il canale telematico che consente agli utenti di effettuare operazioni di consultazione e aggiornamento delle banche dati catastale e ipotecaria. La procedura prevede che venga determinato “il valore capitale conseguente all’installazione come somma del valore capitale del bene (dato dal prodotto della rendita catastale e del pertinente moltiplicatore di cui al D.M. 14 dicembre 1991) e del valore di costo dell’impianto “chiavi in mano”, anticipato al biennio economico di riferimento 1988/89 mediante il più appropriato indice medio dei prezzi ISTAT e ridotto per il cosiddetto “deprezzamento infracensuario”.
Tale istruzione è riportata nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia, num. 20110_2024_922 avente ad oggetto “Chiarimenti in merito all’obbligo di aggiornamento catastale a seguito dell’installazione di impianti fotovoltaici su edifici e su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari”. Si tratta di una circolare molto dettagliata che, oltre a fornire criteri generali, contiene anche delle tabelle nelle quali sono riportate, per ogni categoria catastale, una serie di valori “soglia” di rendita al di sotto dei quali (in funzione della potenza nominale dell’impianto e della capacità delle batterie di accumulo), sussiste l’obbligo di aggiornamento catastale a seguito dell’installazione fotovoltaica.
A titolo di esempio, per un impianto fotovoltaico da 5 kW di potenza nominale, dotato di un accumulo da 8 kWh a servizio di un’unità immobiliare in categoria A/3, l’obbligo di aggiornamento si instaura per valori di rendita pari o inferiori a 627 €.
Pur trattandosi di un documento redatto da una Direzione regionale, in assenza di una circolare “centrale”, lo scrivente ritiene che possa essere utilizzato come utile riferimento per l’intero territorio nazionale.
A cura di Cristian
Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate
all’edilizia
www.cristianangeli.it
IL NOTIZIOMETRO