Aggiornamento catastale post Superbonus: cosa succede se il contribuente non lo fa?

Se si attende che la revisione catastale venga fatta d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente rischia di pagare due volte

di Cristian Angeli - 04/04/2025

Cosa succede se il contribuente non adempie

Tra le opzioni indicate dal lettore, quella sconsigliabile maggiormente è l’attesa che l’Agenzia delle Entrate intervenga d'ufficio. Sebbene tale opzione sia teoricamente possibile, si può ritenere che sia la meno vantaggiosa per i motivi che spiegherò di seguito.

Se, dopo 90 giorni dall'invio della comunicazione bonaria, il contribuente non ha ancora provveduto all'aggiornamento catastale e i lavori sono stati completati da più di 30 giorni, l'Agenzia delle Entrate può attribuire d'ufficio una rendita provvisoria all'immobile, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Regio Decreto-legge n. 652/1939. Questo processo comporta sanzioni che variano da un minimo di € 1.032,00 a un massimo di € 8.264,00 per ciascuna unità immobiliare, a seconda della gravità della violazione.

Ipotizzando che venga applicata la sanzione minima (e non è detto che sia così), laddove il pagamento da parte del contribuente avvenga entro i termini indicati dalle Entrate (di solito 60 giorni) nell’atto, la sanzione si riduce a 1/3 e così diviene pari a 1.032,00/3 = 344,00euro.

Per quanto sopra, considerando l’esiguità delle sanzioni, potrebbe apparire quasi “vantaggioso” aspettare l’intervento d’ufficio da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, non è affatto così, poiché alle sanzioni si aggiungono le spese di notifica e i costi “tecnici” sostenuti dagli Uffici per effettuare la regolarizzazione, che vengono ovviamente addebitati al contribuente. Per tali operazioni l'Agenzia del Territorio potrà stipulare apposite convenzioni con gli Organismi rappresentativi delle categorie professionali, come previsto ai sensi dell`art. 19 del DL 78/2010.

Inoltre, bisogna considerare che la rendita assegnata d’ufficio è di natura “transitoria” e che “lascia il segno”. Infatti, sarà annotata nelle visure catastali come “rendita presunta” attribuita ancora ai sensi dell`art. 19, comma 10, del DL 78/2010. Così, nel caso di alienazione o successione dell’immobile, il contribuente si troverà costretto a doverla confermare o rettificare, coinvolgendo inevitabilmente un tecnico di sua fiducia. In questo modo, il contribuente finirà per pagare due volte: prima per le spese e le sanzioni applicate dagli Uffici e poi per l’onorario del professionista incaricato di dichiarare la rendita catastale definitiva.

A cura di Cristian Angeli,
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate all’edilizia
www.cristianangeli.it

 

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