Ampliamento e sopraelevazione: parziale difformità o variazione essenziale?
Il Consiglio di Stato entra nel merito della differenza tra parziale difformità dal titolo edilizio e variazione essenziale in riferimento ad un intervento di ampliamento
Il caso di specie
La nuova sentenza del Consiglio di Stato trae origine dal ricorso di un proprietario che aveva realizzato ampliamenti e un locale tecnico in elevazione, richiedendo successivamente la sanatoria. Il Comune aveva rigettato la domanda, sostenendo che tali opere rientravano tra le variazioni essenziali, regolate dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, e non tra le parziali difformità disciplinate dall’art. 34 (non è scritto ma immaginiamo che il Comune abbia negato anche la possibilità di sanatoria semplificata ex art. 36-bis, TUE).
In appello, il Consiglio di Stato ha confermato l’interpretazione del Comune, ritenendo che le opere abusive consistenti in ampliamenti e locali tecnici costituissero modifiche significative alla struttura e alla sagoma del manufatto originario.
Gli interventi contestati riguardavano:
- un ampliamento dell’edificio al piano sottotetto;
- la costruzione di un locale tecnico in elevazione con una rampa di scale in cemento armato.
Secondo il proprietario, la demolizione avrebbe compromesso la stabilità delle parti conformi dell’immobile, motivo per cui era stata richiesta l’applicazione dell’art. 34 per ottenere una sanzione pecuniaria in alternativa alla demolizione. Tuttavia, il Comune ha rigettato l’istanza, rilevando che:
- le opere erano state eseguite in assenza di titolo abilitativo, configurando una variazione essenziale.
- non era stata dimostrata l’inscindibilità delle opere abusive dalla struttura legittima.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 24 dicembre 2024, n. 10380IL NOTIZIOMETRO