Ampliamento e sopraelevazione: parziale difformità o variazione essenziale?
Il Consiglio di Stato entra nel merito della differenza tra parziale difformità dal titolo edilizio e variazione essenziale in riferimento ad un intervento di ampliamento
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Comune e ha fornito due importanti chiarimenti:
- art. 34 e parziale difformità: si applica solo agli interventi che non comportano modifiche sostanziali a struttura, sagoma o dimensioni dell’edificio originario.
- art. 31 e variazioni essenziali: si riferisce a interventi che determinano modificazioni significative, come ampliamenti o sopraelevazioni, capaci di alterare la configurazione originaria del manufatto.
In particolare, i giudici hanno sottolineato che la connessione strutturale delle opere abusive alla parte conforme non costituisce di per sé una prova sufficiente per escludere la demolizione delle opere abusive.
La sentenza ribadisce l’importanza di distinguere con precisione tra parziale difformità e variazioni essenziali, evidenziando che:
- le parziali difformità possono essere sanate con sanzioni pecuniarie, ma solo se non alterano la natura e l’essenza dell’edificio assentito;
- le variazioni essenziali, al contrario, sono sanzionate con la demolizione, salvo casi di comprovata inscindibilità delle opere abusive dalla struttura conforme.
L’intervento del Consiglio di Stato contribuisce a definire un quadro più chiaro per i professionisti tecnici e giuridici, chiamati a valutare la conformità degli interventi edilizi in un contesto normativo frammentato.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 24 dicembre 2024, n. 10380IL NOTIZIOMETRO