Ampliamento volumetrico e diniego di condono edilizio: il TAR sulla partecipazione al procedimento
La sentenza del TAR Lazio entra nel merito dell’obbligo di avvio del procedimento e della partecipazione del privato prima della demolizione di un abuso edilizio
Il diniego di condono edilizio
Per quanto riguarda il diniego di condono, il TAR ha ribadito che la normativa regionale del Lazio consente la sanatoria, nelle aree soggette a vincoli, solo per interventi di minore rilevanza, ovvero restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (numeri 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 del D.L. n. 269/2003).
Tutte le altre tipologie di abuso edilizio non possono essere sanate, in base a quanto stabilito dall’art. 3, comma 1, lett. b), della L.R. Lazio n. 12/2004, che prevede una preclusione per le “Opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti da leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle aree protette”.
La stessa disciplina è ribadita dalla normativa statale:
- l’art. 32, comma 27, lett. d), del D.L. n. 269/2003 stabilisce che le opere abusive realizzate su immobili vincolati non sono suscettibili di sanatoria;
- non ha rilievo il fatto che il vincolo non comporti inedificabilità assoluta: ciò che rileva è la mera esistenza del vincolo, indipendentemente dalla conformità urbanistica dell’intervento.
Pertanto, nel caso di specie, l’operato dell’amministrazione e il diniego di condono sono stati legittimi e non necessitano di ulteriore istruttoria, trattandosi di una preclusione oggettiva stabilita direttamente dalla normativa.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 21 febbraio 2025, n. 3934IL NOTIZIOMETRO