Ampliamento volumetrico e diniego di condono edilizio: il TAR sulla partecipazione al procedimento

La sentenza del TAR Lazio entra nel merito dell’obbligo di avvio del procedimento e della partecipazione del privato prima della demolizione di un abuso edilizio

di Gianluca Oreto - 06/03/2025

Il diniego di condono edilizio

Per quanto riguarda il diniego di condono, il TAR ha ribadito che la normativa regionale del Lazio consente la sanatoria, nelle aree soggette a vincoli, solo per interventi di minore rilevanza, ovvero restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (numeri 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 del D.L. n. 269/2003).

Tutte le altre tipologie di abuso edilizio non possono essere sanate, in base a quanto stabilito dall’art. 3, comma 1, lett. b), della L.R. Lazio n. 12/2004, che prevede una preclusione per le “Opere realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti da leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle aree protette”.

La stessa disciplina è ribadita dalla normativa statale:

  • l’art. 32, comma 27, lett. d), del D.L. n. 269/2003 stabilisce che le opere abusive realizzate su immobili vincolati non sono suscettibili di sanatoria;
  • non ha rilievo il fatto che il vincolo non comporti inedificabilità assoluta: ciò che rileva è la mera esistenza del vincolo, indipendentemente dalla conformità urbanistica dell’intervento.

Pertanto, nel caso di specie, l’operato dell’amministrazione e il diniego di condono sono stati legittimi e non necessitano di ulteriore istruttoria, trattandosi di una preclusione oggettiva stabilita direttamente dalla normativa.

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