Ampliamento volumetrico e diniego di condono edilizio: il TAR sulla partecipazione al procedimento

La sentenza del TAR Lazio entra nel merito dell’obbligo di avvio del procedimento e della partecipazione del privato prima della demolizione di un abuso edilizio

di Gianluca Oreto - 06/03/2025

L’avvio del procedimento e il diritto al contraddittorio

Se il diniego del condono è stato considerato corretto, il TAR ha invece censurato il Comune per aver omesso l’avviso di avvio del procedimento prima dell’adozione dell’ordinanza di demolizione. Sebbene la repressione degli abusi edilizi sia un’attività vincolata, l’amministrazione non può prescindere da una valutazione sulle caratteristiche dell’intervento.

Secondo il TAR Lazio, nei casi in cui l’abuso edilizio sia di modesta entità, l’amministrazione deve garantire un minimo di interlocuzione con il privato, consentendogli di rappresentare eventuali ragioni di difesa o regolarizzazione.

Nel caso specifico, il piccolo manufatto oggetto di demolizione, pur non rientrando tra le ipotesi di condono edilizio, avrebbe potuto essere valutato alla luce delle nuove tolleranze costruttive o delle sanatorie introdotte dal Decreto Salva Casa.

Per questo motivo, il Comune avrebbe dovuto invocare il principio di collaborazione e garantire al privato la possibilità di interloquire prima dell’adozione della misura demolitoria.

Attenzione: benché il TAR ipotizzi la possibile applicazione del nuovo regime delle tolleranze costruttive, in realtà le stesse non possono essere utilizzate per gli ampliamenti volumetrici come nel caso di specie.

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