Ampliamento volumetrico e diniego di condono edilizio: il TAR sulla partecipazione al procedimento
La sentenza del TAR Lazio entra nel merito dell’obbligo di avvio del procedimento e della partecipazione del privato prima della demolizione di un abuso edilizio
Conclusioni
La sentenza del TAR Lazio non mette in discussione il potere sanzionatorio della pubblica amministrazione, ma chiarisce che l’applicazione meccanica delle norme repressive non è sempre ammissibile.
Dalla sentenza emerge che:
- il rigetto del condono non comporta automaticamente la demolizione dell’opera;
- l’amministrazione deve valutare se l’abuso può rientrare in altre forme di regolarizzazione (tolleranze costruttive, sanatorie speciali);
- in caso di opere di modesta entità, il Comune deve garantire il contraddittorio prima della demolizione;
- il principio di proporzionalità impone un’istruttoria adeguata e non automatismi sanzionatori.
Il messaggio della giurisprudenza è chiaro: l’azione repressiva deve sempre essere bilanciata con il rispetto dei diritti del cittadino e con un’applicazione ragionevole della disciplina edilizia.
Se da un lato il Salva Casa ha ampliato le possibilità di sanatoria, dall’altro l’amministrazione deve adottare un approccio più attento e non limitarsi a demolire senza concedere alcuno spazio di valutazione.
Una sentenza che, senza dubbio, rafforza le garanzie procedimentali e impone ai Comuni di gestire gli abusi edilizi con maggiore equilibrio e trasparenza.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 21 febbraio 2025, n. 3934IL NOTIZIOMETRO