Ampliamento volumetrico e diniego di condono edilizio: il TAR sulla partecipazione al procedimento

La sentenza del TAR Lazio entra nel merito dell’obbligo di avvio del procedimento e della partecipazione del privato prima della demolizione di un abuso edilizio

di Gianluca Oreto - 06/03/2025

Conclusioni

La sentenza del TAR Lazio non mette in discussione il potere sanzionatorio della pubblica amministrazione, ma chiarisce che l’applicazione meccanica delle norme repressive non è sempre ammissibile.

Dalla sentenza emerge che:

  1. il rigetto del condono non comporta automaticamente la demolizione dell’opera;
  2. l’amministrazione deve valutare se l’abuso può rientrare in altre forme di regolarizzazione (tolleranze costruttive, sanatorie speciali);
  3. in caso di opere di modesta entità, il Comune deve garantire il contraddittorio prima della demolizione;
  4. il principio di proporzionalità impone un’istruttoria adeguata e non automatismi sanzionatori.

Il messaggio della giurisprudenza è chiaro: l’azione repressiva deve sempre essere bilanciata con il rispetto dei diritti del cittadino e con un’applicazione ragionevole della disciplina edilizia.

Se da un lato il Salva Casa ha ampliato le possibilità di sanatoria, dall’altro l’amministrazione deve adottare un approccio più attento e non limitarsi a demolire senza concedere alcuno spazio di valutazione.

Una sentenza che, senza dubbio, rafforza le garanzie procedimentali e impone ai Comuni di gestire gli abusi edilizi con maggiore equilibrio e trasparenza.

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