Ante '67, edilizia libera e ordine di demolizione: interviene il TAR

L'assenza di permesso di costruire può essere giustificata solo se l'immobile sia stato costruito prima dell'entrata in vigore della Legge Ponte. Ma la data di costruzione va comunque dimostrata

di Redazione tecnica - 18/04/2025

Pergolato chiuso: è tettoia soggetta a titolo edilizio

Infine, la sentenza distingue chiaramente tra:

  • pergolato, definito quale struttura leggera, aperta, amovibile, senza copertura fissa;
  • tettoia, ossia una struttura coperta con elementi rigidi (es. pannelli, lamiera, plexiglass), non amovibile, con effetto volumetrico.

Nel caso in esame, l’opera, per come descritta e documentata, non può ascriversi ad una delle ipotesi di edilizia libera, trattandosi di pergolato munito di elementi di chiusura superiore fissi, e dunque da qualificarsi come tettoia.

Sul punto si è richiamata la giurisprudenza costante secondo cui “Un pergolato coperto con elementi rigidi e non rimovibili perde la sua natura ornamentale e assume quella di manufatto edilizio rilevante, soggetto a titolo abilitativo.” Anche in questo caso, si configura un intervento abusivo in zona vincolata.

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità dell’ordine di demolizione fondato sull’abusività di un immobile edificato sine titulo e nella realizzazione, sempre senza alcuna autorizzazione, di manufatti non rientranti in edilizia libera.

 

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