Ante 67 e stato legittimo: il Consiglio di Stato sull’onere di prova della data
L’onere della prova della data di realizzazione dell’immobile antecedente a quella per cui non era necessario un titolo edilizio grava sul privato
L'onere di prova
Il Consiglio di Stato ha ricordato il principio consolidato della giurisprudenza per cui l’onere della prova della data di realizzazione dell’immobile, in particolare ai fini di provare che avrebbe dovuto essere realizzato in epoca per cui non era necessario un titolo edilizio, grava sul privato, sulla base dell’art. 64, comma 1, c.p.a..
Un orientamento basato sul principio di “vicinanza della prova”, essendo nella sfera del privato la prova circa l'epoca di realizzazione delle opere edilizie e la relativa consistenza, in quanto solo l'interessato può fornire gli inconfutabili atti, documenti o gli elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza del carattere non abusivo di un'opera edilizia, in ragione dell'eventuale preesistenza rispetto all'epoca dell'introduzione di un determinato regime autorizzatorio dello ius aedificandi.
Sul tema, recentemente, la giurisprudenza ha attenuato il rigore dell’onere probatorio “secondo ragionevolezza”. Ovvero, nel caso in cui:
- da una parte il privato porti elementi “rilevanti” (come le aerofotogrammetrie) a sostegno della data di realizzazione dell’intervento;
- dall’altra la pubblica amministrazione non analizzi debitamente tali elementi o vi siano elementi incerti in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio;
non è escluso il ricorso alla prova per presunzioni, sulla scorta di valutazioni prognostiche basate su fatti notori o massime di comune esperienza, inferendo, così e secondo criteri di normalità, la probabile data di tale ultimazione da un complesso di dati, documentali, fotografici e certificativi, necessari in contesti o troppo complessi o laddove i rilievi cartografici e fotografici siano scarsi.
Sostanzialmente, nel caso in cui il privato porti elementi concreti, l’onere contrario della prova si sposta in capo all’amministrazione. Questo concetto, però, è applicabile appunto quando sussistano effettivamente elementi idonei a rendere un quadro probatorio rilevante della data di realizzazione dell’abuso, quali risalenti dati catastali, la natura dei materiali utilizzati, le testimonianze rese in altri giudizi. Anche le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono ritenute utilizzabili purché in presenza di altri elementi nuovi, precisi e concordanti.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 8 maggio 2024, n. 4149IL NOTIZIOMETRO