Ante 67 e stato legittimo: il Consiglio di Stato sull’onere di prova della data

L’onere della prova della data di realizzazione dell’immobile antecedente a quella per cui non era necessario un titolo edilizio grava sul privato

di Redazione tecnica - 03/06/2024

Lo stato legittimo

Ciò premesso, nel caso oggetto della sentenza, sia l’attuale proprietario che i suoi danti causa non hanno fornito alcuna prova della data di realizzazione dei manufatti, neppure tramite indizi idonei.

Il Consiglio di Stato ricorda, pure, la definizione di stato legittimo (prima del Decreto Salva Casa che comunque non avrebbe cambiato le sorti del giudizio) all’interno della quale il legislatore ha dato un particolare valore probatorio ad alcuni atti pubblici e privati, anche se non direttamente riguardanti l’epoca di avvenuta realizzazione del manufatto, proprio per le difficoltà della prova, spesso di difficile acquisizione in relazione al lungo tempo trascorso agli avvenuti passaggi di proprietà, come nel caso di specie.

Tale disposizione (nella versione pre-D.L. n. 69/2024), con riguardo agli “immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio”, afferma che “lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.

Sul punto, la Corte costituzionale (sentenza 21 ottobre 2022 n. 217) ha affermato che si tratta di previsione che individua in termini generali, la documentazione idonea ad attestare lo “stato legittimo dell'immobile”.

Tale disciplina consente dunque ai privati di provare anche “indirettamente” la data di realizzazione dell’opera, individuando alcuni atti anche di natura privata, il cui dato comune è che siano di natura documentale, escludendo quindi le dichiarazioni testimoniali.

© Riproduzione riservata