Ante 67 e stato legittimo: il Consiglio di Stato sull’onere di prova della data
L’onere della prova della data di realizzazione dell’immobile antecedente a quella per cui non era necessario un titolo edilizio grava sul privato
La prova della data di realizzazione dell’intervento
Nel caso di specie non è stata raggiunta alcuna prova della data di realizzazione dei manufatti neppure facendo ricorso all’applicazione della disciplina, sostanzialmente di favore per i privati, del citato art. 9 bis comma 1 bis del D.P.R. 380 del 2001.
Infatti:
- il primo impianto catastale è avvenuto nel dicembre 2019, qualche giorno prima della stipula del contratto di compravendita;
- sugli immobili non sono stati effettuati precedenti interventi edilizi, prima di quelli relativi ad una richiesta di sanatoria del 2022;
- è stata presentata una CILA Superbonus nel 2022;
- non risulta mai presentata una domanda di condono, neppure ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che consentiva la sanatoria anche in aree con vincolo di inedificabilità assoluta se successivo alla realizzazione dell’opera;
- non sono stati depositati ulteriori atti o fotografie risalenti ai primi anni’60.
Sono state depositate in appello solo tre dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà che però - anche a prescindere dalla loro ammissibilità in secondo grado - fanno riferimento genericamente all’esistenza di una casetta in legno, da cui non si può desumere né la effettiva consistenza del manufatto di allora né se questo fosse il medesimo di almeno uno di quelli attuali (che sono comunque due anche se uno di modestissime dimensioni), anche considerata la struttura con materiale in legno e la posizione in riva al mare, che potrebbe non avere consentito il mantenimento dei medesimi manufatti per quasi sessanta anni, emergendo anzi da una delle dichiarazioni sostitutive già le condizioni di usura del legno nei primi anni’70.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 8 maggio 2024, n. 4149IL NOTIZIOMETRO