Ante 67 e stato legittimo: il Consiglio di Stato sull’onere di prova della data
L’onere della prova della data di realizzazione dell’immobile antecedente a quella per cui non era necessario un titolo edilizio grava sul privato
Conclusioni
Secondo la giurisprudenza, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non sono di per sé sufficienti quale prova della data di ultimazione dei lavori, potendo essere utilizzate nel processo amministrativo solo in presenza di altri elementi probatori, precisi e concordanti, mentre in mancanza di idoneo riscontro, non essendo suscettibili di essere verificate, non rivestono alcun effettivo valore probatorio. Possono, quindi, costituire solo indizi che, in mancanza di altri elementi nuovi, precisi e concordanti, non risultano ex se idonei a scalfire l'attività istruttoria dell'amministrazione.
Non essendo stata fornita la prova da parte dei privati in ordine alla data di realizzazione dei manufatti in epoca anteriore al 1967, è anche irrilevante stabilire l’effettiva attendibilità del materiale fotografico utilizzato dal Comune e alla modesta dimensione dei manufatti, in quanto, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, il Comune non era tenuto a fornire la prova della inesistenza dei manufatti in data successiva al 1967.
Rispetto alla preesistenza dell’opera all’anno 1963 sussistono solo, oltre alle dichiarazioni dei venditori nell’atto di vendita, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che sono, come si è detto, comunque prive di riscontri probatori. In ogni caso da tali dichiarazioni non è comunque individuabile la originaria consistenza dei manufatti e se la “casetta” a cui i dichiaranti si riferiscono possa coincidere con almeno uno dei manufatti attuali.
Anche alle dichiarazioni rese nell’atto di compravendita, in quanto provenienti dalla parte direttamente interessata, anche se rese in un atto pubblico, non può essere dato alcun rilievo.
Come è noto, ai sensi dell’art. 2700 del codice civile, l’atto pubblico “fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”, ma non della veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti e del contenuto intrinseco delle stesse. Ne deriva che anche tali dichiarazioni non sono idonee ex se ad assumere valore di prova.
In conclusione l’appello è stato rigettato e l’ordine di demolizione confermato.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 8 maggio 2024, n. 4149IL NOTIZIOMETRO