Ante 77 e agibilità sanante dopo il Salva Casa
Dubbi e perplessità sui nuovi casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo, inseriti nel Testo Unico Edilizia dal Salva Casa
Ante 77: regolarizzazione tramite SCIA
Il comma 1 dell’art. 34-ter dispone che gli interventi realizzati come varianti in corso d’opera che costituiscono parziale difformità dal titolo possono essere regolarizzati alle seguenti condizioni:
- il titolo deve essere stato rilasciato prima del 30 gennaio 1977;
- gli interventi in questione non devono essere riconducibili ai casi previsti dal precedente art. 34-bis relativo alle nuove tolleranze costruttive.
La regolarizzazione di tali difformità può essere eseguita:
- dimostrando la data di realizzazione, utilizzando la stessa documentazione prevista per l’attestazione dello stato legittimo (art. 9-bis, comma 1-bis, TUE);
- presentando una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che è probabile sarà definita con un modello unificato da approvare in sede di conferenza unificata Stato-Regioni (ma è già possibile “attrezzarsi” utilizzando il modello di SCIA in sanatoria opportunamente modificato);
- pagando la sanzione prevista all’art. 36-bis, comma 5, del TUE.
Relativamente alla sanzione, per gli stessi interventi eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica resta fermo quanto previsto all'art. 36-bis, comma 5-bis, del TUE che dispone:
Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all’articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Attenzione. Pur rispettando le condizioni specificate da questa nuova disposizione, l’amministrazione competente, entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA, nel caso in cui accerti l'interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione delle opere (che non si comprende bene quali possono essere), può sempre adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
Su questo aspetto siamo certi che ogni singola amministrazione e ogni singolo funzionario procederà a macchia di leopardo.
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