Ante 77 e agibilità sanante dopo il Salva Casa
Dubbi e perplessità sui nuovi casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo, inseriti nel Testo Unico Edilizia dal Salva Casa
Abitabilità/agibilità sanante: in cosa consiste
L’aspetto più “controverso” (e complicato da gestire) è dato dal comma 4 dell’art. 34-ter del TUE che prova, forse “goffamente”, a tutelare il legittimo affidamento dei privati (mai preso in considerazione dalla giurisprudenza).
In base al nuovo comma 4, le parziali difformità realizzate durante l’esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all’esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, saranno soggette alla stessa disciplina delle tolleranze costruttive alle seguenti condizioni:
- non deve essere stato emesso un ordine di demolizione o riduzione in pristino;
- deve essere stata rilasciata la certificazione di abitabilità o di agibilità non annullabile ai sensi della disciplina dell’annullamento d'ufficio (art. 21-nonies della Legge n. 241/1990).
È una disposizione controversa perché non si comprende se le parziali difformità, dovendo essere accertate all’esito di sopralluogo o ispezione, devono essere menzionate all’interno di un verbale di sopralluogo.
Il comma 1, art. 21-nonies, della Legge n. 241/1990 dispone, infatti, che “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio,…”.
Mentre il citato comma 2 dell’art. 21-octies della Legge n. 241/1990 dispone che “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”, il precedente comma 1 prescrive che “È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza”.
Resta il dubbio (enorme) se l’assenza di un verbale in cui sia indicata la parziale difformità possa essere utilizzata come possibile motivo di “incompetenza” dei precedenti funzionari incaricati e, quindi, la certificazione di abitabilità o di agibilità possa essere sempre annullata d’ufficio.
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