Anticipazione del prezzo e Settori speciali: interviene il MIT
Il Supporto Giuridico del MIT chiarisce l’applicabilità dell’anticipazione nei settori speciali dopo il correttivo (D.Lgs. n. 209/2024) al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)
Qual è il momento esatto a partire dal quale l’anticipazione del corrispettivo diventa obbligatoria anche nei settori speciali? Come va interpretata l’esclusione prevista per i servizi e forniture indicati nell’Allegato II.14 al Codice dei contratti? È sempre necessaria la garanzia fideiussoria, anche quando esiste già una cauzione definitiva?
Anticipazione del prezzo e Settori speciali: nuovo parere del MIT
Domande certamente attuali e interessanti in considerazione delle modifiche apportate al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo), in vigore dal 31 dicembre 2024. A queste domande ha risposto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 3303 del 3 aprile 2025, che fa luce sugli effetti dell’intervento correttivo, con particolare riferimento all’applicabilità dell’art. 125 nei settori speciali.
Premessa: nel testo del Codice dei contratti precedente al correttivo, l’art. 141 non includeva l’art. 125 tra le disposizioni applicabili anche nei settori speciali. La lettera i) del comma 3 menzionava infatti esclusivamente gli articoli 113, 119, 120 e 122. Con l’entrata in vigore del correttivo, la stessa lettera è stata sostituita, estendendo l’applicazione anche agli articoli 116, 117 e, soprattutto, all’art. 125 (Anticipazione, modalità e termini di pagamento del corrispettivo).
Al MIT viene posto il seguente quesito:
“Il Codice ante Correttivo (art. 141), non menzionava l'art. 125 tra quelli applicabili ai settori speciali. Con il Correttivo è stato espressamente richiamato anche l'art. 125, al co. 3 lett. i) dell'art. 141, tra quelli applicabili ai settori speciali. In merito a quanto sopra, si chiede se la predetta previsione debba ritenersi avente valore retroattivo e quindi debba considerarsi obbligatorio procedere con l'anticipazione anche per tutti i contratti derivanti da procedure post 01/07/2023 o se, invece, debba prevedersi la suddetta anticipazione solo per i contratti derivanti da procedure post 01/01/2025. Si chiede, inoltre, se, per "servizi e forniture" per i quali l'anticipazione non opera, indicati nell'all. II.14 menzionato al co. 1 dell'art. 125, debbano quindi intendersi quelli "di particolare importanza" indicati all'art. 32 del predetto allegato, dovendosi, pertanto, applicare l'anticipazione, ad es., a tutti i contratti di fornitura di importo inferiore a € 500.000. Si chiede, infine, se la condizione della "costituzione di garanzia fideiussoria" sia imprescindibile e, in caso affermativo, se, qualora sia già presente una cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni contrattuali, possa essere evitata”.
Documenti Allegati
Parere Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 3 aprile 2025, n. 3303IL NOTIZIOMETRO