Anticipazione del prezzo e Settori speciali: interviene il MIT

Il Supporto Giuridico del MIT chiarisce l’applicabilità dell’anticipazione nei settori speciali dopo il correttivo (D.Lgs. n. 209/2024) al D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti)

di Redazione tecnica - 28/04/2025

La posizione del MIT

Nel suo parere, il MIT chiarisce che l’art. 125, come modificato, trova applicazione nei settori speciali a partire dalla data di entrata in vigore del correttivo. Non trattandosi di norma interpretativa né recante una disciplina transitoria, non si può attribuire valore retroattivo alla modifica normativa. Ne consegue che l’obbligo di anticipazione non si applica ai contratti derivanti da procedure avviate prima di tale data, anche se stipulati successivamente.

Un secondo chiarimento riguarda l’ambito oggettivo di esclusione previsto dal comma 1 dell’art. 125, che stabilisce l’inapplicabilità dell’anticipazione ai contratti di servizi e forniture indicati nell’Allegato II.14. Il quesito proponeva di identificare tali contratti con quelli “di particolare importanza” di cui all’art. 32 dello stesso allegato.

La risposta del MIT è netta: si tratta di due categorie distinte. L’esclusione prevista per l’anticipazione del prezzo risponde a esigenze strettamente economico-funzionali, legate alla natura della prestazione, ai tempi di esecuzione o alle modalità di calcolo del corrispettivo, che rendono superfluo il ricorso all’anticipazione. Diversamente, la classificazione di un servizio o fornitura come “particolarmente importante” è funzionale alla nomina di un DEC distinto dal RUP e dipende da criteri tecnologici, organizzativi o economici, come l’elevato importo (oltre 500.000 euro) nel caso delle forniture.

© Riproduzione riservata