Appalti PNRR e qualificazione delle stazioni appaltanti: interviene il MIT
Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) interviene sugli appalti finanziati dai fondi del PNRR e l’obbligo previsto dal Codice dei contratti per la qualificazione delle stazioni appaltanti
Cosa prevede il Codice dei contratti
Entrando nel dettaglio, occorre prendere come riferimento:
- l’art. 62, comma 1, del Codice dei contratti, recentemente modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 (il primo correttivo emanato dal Governo sulla base della Legge delega n. 78/2022), secondo il quale “Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”.
- l’art. 2 dell’Allegato II.4 al Codice che dispone “La qualificazione è necessaria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l'acquisizione di servizi e forniture d'importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti. Non è necessaria la qualificazione per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”.
Rispondendo più efficacemente al quesito posto, il MIT avrebbe potuto confermare che, ai sensi del Codice dei contratti, le Stazioni Appaltanti non qualificate possono indire gare al di sotto di:
- 500.000 euro per gare di lavori
- 140.000 per gare di servizi e forniture.
Restando al di sotto di tali importi, possono creare le procedure e richiedere il CIG, anche le S.A. non qualificate.
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