Appalti pubblici: accesso agli atti consentito anche per la fase esecutiva

Legittima la richiesta, anche di terzi, se gli atti sono potenzialmente utilizzabili a fini di difesa, giudiziale o stragiudiziale, di interessi giuridicamente rilevanti

di Redazione tecnica - 05/12/2024

Accesso agli atti: le indicazioni del Consiglio di Stato

Sulla questione, il TAR ha per prima cosa ricordato, in relazione alle diverse tipologie di accesso, i principi stabiliti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella decisione del 2 aprile 2020, n. 10, secondo cui l’istanza di accesso agli atti può valere al contempo:

  • sia come istanza di accesso documentale;
  • sia come istanza di accesso civico (tanto semplice quanto generalizzato), fatto che si verifica quando il privato abbia presentato un’istanza “ancipite”, vale a dire senza espressamente menzionare né l’una né l’altra tipologia di accesso; così come, a fortiori, quando il richiedente abbia invocato – come nella vicenda in esame – entrambe le fattispecie ostensive nella propria richiesta.

Nel caso in esame, le società istanti sono titolari di un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza della documentazione richiesta, necessaria per difendere il loro interesse giuridico al regolare svolgimento del servizio. Nello specifico, l’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 contempla una clausola derogatoria del regime di inaccessibilità, con riferimento all’ipotesi in cui la conoscenza dei documenti oggetto di accesso “sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

Sul punto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che l’accesso difensivo è costruito come una fattispecie ostensiva autonoma, caratterizzata da una vis espansiva capace di superare le ordinarie preclusioni che si frappongono alla conoscenza degli atti amministrativi; e connotata, sul piano degli oneri, da una stringente limitazione, ossia quella di dovere dimostrare la «necessità» della conoscenza dell’atto o la sua «stretta indispensabilità», nei casi in cui l’accesso riguarda dati sensibili o giudiziari”.

Con specifico riferimento al perimetro del sindacato esercitabile dall’Amministrazione detentrice del documento richiesto ai fini dell’accoglimento dell’istanza di accesso, così come del giudice amministrativo, la giurisprudenza ha chiarito che il principio di cui all'art. 24, comma 7, della L. 241/1990, secondo cui «deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici», impone al giudice di accertare se la conoscenza della documentazione amministrativa richiesta è potenzialmente utilizzabile a fini di difesa, giudiziale o stragiudiziale, di interessi giuridicamente rilevanti. Dunque, l'autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso, e non anche la ricevibilità, l'ammissibilità o la rilevanza dei documenti richiesti rispetto al giudizio principale, sia esso pendente o meno”.

Nel caso specifico, le ricorrenti hanno fornito la prova in giudizio delle numerose segnalazioni rivolte al Comune sui disservizi dovuti probabilmente alla carenza di manodopera. Sussiste quindi l’interesse delle ricorrenti a verificare la corretta organizzazione ed esecuzione del servizio, il quale condiziona direttamente la loro attività economica:

L’interesse difensivo sotteso alla pretesa ostensiva non è finalizzato a contestare la legittimità dell’aggiudicazione del servizio, quanto a tutelare le società istanti rispetto all’insufficiente organizzazione del servizio e all’omessa vigilanza sull’esecuzione dello stesso da parte della SA: condotte idonee in astratto a causare un danno patrimoniale e non patrimoniale  in capo agli operatori economici richiedenti. A ciò si aggiunga che risulta sussistente – entro i limiti di seguito delineati – il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che le società istanti intendono tutelare.

 

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