Appalti pubblici: accesso agli atti consentito anche per la fase esecutiva
Legittima la richiesta, anche di terzi, se gli atti sono potenzialmente utilizzabili a fini di difesa, giudiziale o stragiudiziale, di interessi giuridicamente rilevanti
Accesso atti di gara: equiparato all'accesso civico generalizzato
Quanto alla pretesa ostensiva concernente la fase esecutiva del contratto, spiega il TAR, l’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 ammette espressamente tanto l’accesso documentale, quanto l’accesso civico generalizzato, “agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici”. Sul punto, il nuovo codice appalti ha legiferato quanto stabilito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020, la quale aveva ritenuto applicabile l’accesso civico generalizzato alla materia dei contratti pubblici.
Pertanto, dev’essere ammessa la possibilità di conoscere, da parte del “quisque de populo”, gli atti della procedura di gara e gli atti della fase esecutiva, quindi a prescindere dalla partecipazione dell’istante alla procedura selettiva, ferma restando la verifica della compatibilità dell’accesso con le eccezioni di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, poste a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati.
In ogni caso, le esigenze difensive prospettate dalle ricorrenti consentono di ravvisare un loro interesse diretto, concreto e attuale anche sui documenti relativi all’esecuzione del contratto, necessari per conoscere le modalità di concreto svolgimento del servizio di apertura dei ponti mobili e le attività di controllo poste in essere dall’ente locale rispetto all’aggiudicataria del servizio.
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