Appalti pubblici: accesso agli atti consentito anche per la fase esecutiva
Legittima la richiesta, anche di terzi, se gli atti sono potenzialmente utilizzabili a fini di difesa, giudiziale o stragiudiziale, di interessi giuridicamente rilevanti
Segreto industriale o commerciale: il limite al diniego di accesso
Inoltre, ricorda il TAR, l’esercizio del diritto di accesso non può essere escluso adducendo generiche ragioni di riservatezza industriale o commerciale, ma solo in presenza di specifiche informazioni di carattere segreto o riservato, ove comunque afferenti al know-how aziendale, secondo la comprovata e motivata opposizione all’accesso sollevata dal controinteressato. Del resto, l’art. 35, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023 prevede che possano essere escluse dall’accesso le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano segreti tecnici o commerciali, nel caso in cui l’offerente fornisca “motivata e comprovata dichiarazione”.
In questo caso, la controinteressata non ha fornito alcuna dimostrazione in ordine alla valenza segreta o riservata dei dati richiesti, limitandosi a generiche affermazioni in ordine alla tutela della riservatezza e al segreto d’affari. Ne deriva che il Comune non potesse fondare il diniego di accesso su quell’opposizione, la quale è priva del benché minimo elemento volto a comprovare l’esistenza di un interesse contrapposto a quello fatto valere dalle società istanti.
Ad ogni modo, il TAR ricorda che – quand’anche la documentazione richiesta contenesse dati segreti o sensibili –, comunque l’art. 5-bis, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013 stabilisce che “Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti”. Sicché non è ammissibile un rigetto totale dell’istanza di accesso, bensì semmai un accoglimento parziale della stessa, con oscuramento delle sole parti del documento passibili di determinare una lesione, in caso di diffusione, del diritto alla riservatezza e di quello alla libertà economica del controinteressato.
Il ricorso è stato quindi accolto, con conseguente invito alla SA di fornire alle società ricorrenti la documentazione richiesta.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO