Appalti pubblici: continua la diatriba ANAC-ASMEL

TAR Lazio: Asmel non ha natura giuridica per essere qualificata come società in house e quindi come CUC, ma è illegittima la sanzione comminata dall'Autorità

di Redazione tecnica - 16/02/2025

Illegittima la sanzione erogata da ANAC

Unico motivo ritenuto fondato dal Collegio quello sull’assenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi degli art. 63, comma 11, d.lgs. n. 36/2023 e 12 del relativo allegato II.4.

La complessiva condotta tenuta da ASMEL al momento della presentazione della domanda di iscrizione all’elenco delle centrali di committenza qualificate non pare potersi inquadrare come volta a ingannare l’Autorità resistente, tenuto conto,  che la stessa Autorità aveva ben presente la particolare condizione della società ricorrente e il suo modus operandi, circostanze che, secondo il TAR avrebbero richiesto un più tempestivo intervento volto a cancellare ASMEL dall’elenco per insussistenza dei requisiti).

Nel dettaglio, la previsione di cui all’art. 63, comma 11, d.lgs. n. 36/2023, tnon è applicabile perché essa non punisce la mancanza delle caratteristiche soggettive per svolgere l’attività di centralizzazione della committenza, ma sanziona una condotta attiva caratterizzata da artifizi volti a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione.

In altri termini, pur essendo evidente che ASMEL non è una centrale di committenza e quindi non possiede i requisiti per essere iscritta all’elenco tenuto da ANAC ai sensi dell’art. 63, d.lgs. n. 36/2023, l’Autorità non poteva sanzionare ASMEL, limitandosi alla cancellazione dall’elenco delle centrali di committenza qualificate.

 

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