Appalti pubblici: continua la diatriba ANAC-ASMEL

TAR Lazio: Asmel non ha natura giuridica per essere qualificata come società in house e quindi come CUC, ma è illegittima la sanzione comminata dall'Autorità

di Redazione tecnica - 16/02/2025

Il commento di ASMEL

Per Asmel sembrerebbe non susssitere il problema, ritenendo annullata la delibera n. 195/2023 - quella relativa alla sanzione comminata. Come si legge nella circolare ai soci "È stato comprovato in Giudizio che ASMEL Consortile non ha effettuato alcun sotterfugio e la Sentenza dispone l’annullamento della delibera impugnata".

Continua la Circolare: "Il giudice accoglie queste argomentazioni e, si spinge a dare suggerimenti ad ANAC. Che ha sbagliato, il 29 giugno 2023, ad accogliere la richiesta di iscrizione di ASMEL Consortile per poi - all’esito di un “normale” controllo – sospenderla il 23 aprile 2024, in ragione di un artifizio che non c’è stato. Avrebbe dovuto, invece, essere coerente con le proprie argomentazioni sulla mancanza di requisiti della Centrale e dichiarare inammissibile la domanda! In realtà, se ANAC avesse respinto per inammissibilità la nostra domanda avrebbe evitato una figuraccia. Nella delibera impugnata, essa dichiara candidamente di aver ritenuto opportuno avviare alcune verifiche ex post sulle richieste di iscrizione di circa 180 soggetti, tra i quali ASMEL scarl. Ancor più candidamente scrive che a seguito dei rilievi di ANAC, la maggioranza ha provveduto a modificare o cancellare la domanda presentata. Il guaio è che alla fine risulta sanzionato e sospeso solo ASMEL Consortile, che non solo non ha effettuato alcuna modifica o cancellazione ma ha anche ottenuto dal TAR l’annullamento del provvedimento.

La Sentenza annulla la delibera 195/2024 e ciò dovrebbe comportare la reiscrizione nell’Elenco degli Enti qualificati. Ma, al punto 24 il Giudice accoglie le argomentazioni ANAC ed assume che ASMEL Consortile non è Centrale di Committenza e dunque non va, anzi non andava, iscritta.

Asmel: rimaniamo comunque una SA qualificata

C'è un però: secondo Asmel l’art. 63, co. 1, istitutivo dell’Elenco, recita testualmente: è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori.

Se la sentenza prescrive che non si può iscrivere in questa specifica sezione chi sia privo del requisito di Centrale, ma riconosce il possesso dei requisiti di qualificazione in capo ad ASMEL Consortile e dunque nulla osta che essa sia iscritta nell’Elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, la diatriba verrebbe conclusa e ogni Ente non qualificato potrebbe affidare ad ASMEL Consortile ogni tipologia di appalto perché risultata qualificata per lavori e servizi, senza limiti di importo. Al riguardo, il nuovo Codice non pone alcuna differenza tra Centrale qualificata e Stazione appaltante qualificata.

"A breve sapremo se ANAC opterà per una soluzione basata, oltre che sul buon senso, sull’applicazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del nuovo Codice. Esso, al comma 4, recita testualmente: Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto".

E conclude: "Con il nuovo Codice è cambiato il paradigma. È stato abrogato il divieto di indire appalti in capo ai Comuni non capoluogo ed è stato introdotto quello relativo agli Enti privi di qualificazione, obbligati oggi a bandire gli appalti convenzionandosi con Stazioni appaltanti o Centrali di committenza qualificate. Risultano iscritti all’apposito Elenco ANAC 4.400 Enti, di cui 770 rientrano tra gli oltre 2.000 Enti soci/convenzionati con ASMEL Consortile. Vi è dunque ampia scelta di Enti qualificati e titolati a bandire gare per conto terzi e ogni Ente della rete di committenza ASMEL ha piena facoltà di affidare i servizi di committenza ad ASMEL Consortile".

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