Appalti pubblici e qualificazione con riserva: quando l’urgenza giustifica la deroga
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) interviene in merito alla qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza ai sensi del nuovo Codice Appalti
Il caso
Nel caso di specie, una stazione appaltante ha richiesto la qualificazione al livello L1 per il settore lavori, motivando l’istanza con l’esigenza di realizzare interventi infrastrutturali indifferibili, collegati a obiettivi strategici.
La S.A., come dichiarato in sede di istanza di qualificazione con riserva, era già dotata di una struttura organizzativa stabile e di personale esperto, come dichiarato in sede di istanza di qualificazione con riserva, oltre che qualificata L3 (lavori) e SF1 (servizi e forniture). Ma per i lavori ordinari da bandire entro maggio 2025 era richiesto il livello L1.
L’urgenza operativa è stata ritenuta da ANAC coerente con la ratio dell’art. 63, comma 13, ed è stato riconosciuto che la struttura dispone:
- di una organizzazione stabile;
- di personale esperto;
- di una piattaforma digitale certificata;
- ed è regolarmente iscritta all’AUSA.
Documenti Allegati
Delibera ANAC 19 marzo 2025, n. 104IL NOTIZIOMETRO