Appalti pubblici e rischio infiltrazioni mafiose: le best practices promosse da ANCE
Le proposte di ANCE Palermo per applicare al meglio il d.Lgs. n. 36/2023, evitando possibili abusi sulla normativa da parte di imprese e stazioni appaltanti
Scorporo manodopera
Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici all’art. 41, comma 14, stabilisce che i costi della manodopera e della sicurezza siano scorporati dall’importo assoggettato a ribasso ma, allo stesso tempo, precisa che «resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale».
Per altro verso il comma 9, dell’art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 impone ai concorrenti di indicare i costi della manodopera nell’offerta economica a pena di esclusione. Come avviene per il costo della sicurezza, non assoggettare a ribasso il costo della manodopera ha un importante valore simbolico perché afferma un principio e toglie ogni alibi per la mancata osservanza delle condizioni salariali. Questo, inoltre, per le imprese è particolarmente importante perché permette di calmierare i ribassi quando i criteri di aggiudicazione portano ad innalzarli in modo eccessivo.
L’interpretazione e la giurisprudenza si sono espressi, in diverse occasioni per la ribassabilità della manodopera, ma ciò in procedure relative a gare nelle quali è prevista una giustificazione delle varie voci dell’offerta.
Buona pratica è che il bando o l’invito di gara indichino in via separata il costo della manodopera, desumendolo dalle relative incidenze indicate nelle singole voci del Prezzario Regionale, e che tale costo non sia assoggettato a ribasso.
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