Appalti di servizi e forniture: le novità sulla Vigilanza ANAC
Quali ambiti include e come si svolge l'attività di vigilanza prevista dal Codice dei Contratti Pubblici? A spiegarlo è la stessa Autorità Anticorruzione
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Redazione tecnica -
27/09/2024
Il Regolamento di Vigilanza Contratti e il procedimento di vigilanza
Il procedimento di vigilanza si snoda, tanto che si agisca su segnalazione dei soggetti istituzionali o di soggetti terzi, che d’ufficio (cfr. art 4 del Regolamento), in diverse successive fasi:
- fase preistruttoria (eventuale) con richiesta di documenti e informazioni utili alla Stazione appaltante;
- fase istruttoria avviata tramite comunicazione formale di avvio del procedimento di vigilanza alla Stazione appaltante ed ai controinteressati (cfr. art. 12 del Regolamento);
- fase di contraddittorio con acquisizione delle controdeduzioni della Stazione appaltante e dei controinteressati (in questa fase è anche possibile effettuare delle audizioni);
- eventuale comunicazione di risultanze istruttorie (CRI) in casi di particolare gravità o di particolare rilevanza o nel caso in cui nel corso dell’attività di vigilanza siano emersi fatti nuovi, ulteriori e diversi da quelli indicati nella fase di avvio;
- conclusione del procedimento di regola con delibera del Consiglio.
Il procedimento può concludersi:
- con nota a firma del dirigente di presa d’atto della volontà manifestata dalla stazione appaltante di rimuovere le illegittimità e irregolarità indicate nella comunicazione di avvio del procedimento, oppure di adottare atti volti a prevenire il futuro ripetersi di tali illegittimità e irregolarità;
- in fase preistruttoria attraverso una nota di conclusione in forma semplificata (art. 21 del vecchio Regolamento di vigilanza/art. 20 del nuovo Regolamento) quando non sussistono dubbi interpretativi o quando è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell’Autorità. Di norma questo tipo di conclusione in forma semplificata avviene con nota a firma del dirigente;
- sotto forma di atto a firma del Presidente, previa autorizzazione del Consiglio, nei casi di particolare rilevanza o tenuto conto della peculiarità della fattispecie, nonché in tutti i casi in cui si ritiene opportuna la pubblicazione del pronunciamento sul sito istituzionale dell’Autorità anche in considerazione della relativa valenza generale.
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