Appalti soprasoglia: la Corte dei Conti sui criteri di aggiudicazione

Se l'appalto non rientra tra le eccezioni previste dai commi 2 e 3 dell'art. 108 del nuovo Codice dei Contratti, la SA ha tre possibili alternative. Vediamo quali

di Redazione tecnica - 04/09/2024

Gli appalti di lavori, anche di importo superiore alla c.d. soglia europea possono essere aggiudicati sulla base del solo “elemento prezzo” o del “costo” o, ancora, del “miglior rapporto qualità/prezzo”.

A richiamare le previsioni dell'art. 108, comma 1, del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) è la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Liguria, con la Deliberazione del 17 luglio 2024, n. 174, che ha confermato la legittimità del decreto di aggiudicazione di un appalto e di esecuzione di opere a valere su fondi PNRR.

Lavori soprasoglia: i criteri di aggiudicazione ammessi

La questione risulta incentrata sulla legittimità per le amministrazioni aggiudicatrici di utilizzare, negli appalti di lavori c.d. “sopra soglia” (art. 14 d.lgs. n. 36 del 2023), il criterio di aggiudicazione delle offerte basato sul prezzo più basso, alla luce della formulazione dell’art. 108 del vigente Codice dei contratti pubblici. Secondo il magistrato istruttore che aveva messo in dubbio l'aggiudicazione dell'appalto, la SA avrebbe dovuto applicare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul rapporto qualità/prezzo.

Sul punto, l’Amministrazione aggiudicatrice ha precisato che:

  • nonostante l’art. 108 del d.lgs. n. 36 del 2023 introduca una preferenza per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (sub specie di miglior rapporto qualità/prezzo), la scelta del criterio di aggiudicazione permane nella sfera di discrezionalità delle amministrazioni;
  • il criterio del maggior ribasso sarebbe stata la soluzione più idonea a soddisfare le esigenze della procedura, specie sotto il profilo della riduzione delle tempistiche;
  • i lavori oggetto dell’appalto – relativi a “impianti termici e di condizionamento” – non possono essere ricondotti nella categoria dei “lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo”, di cui all’art. 108, comma 2, lett. f), del d.lgs. n. 36 del 2023, che impone l’obbligo di ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

 

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